Ulteriore certificazione da parte dei soli comuni per la concessione del contributo di cui all’articolo 4, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113.
L’art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, ha previsto un contributo, per l’anno 2016, a favore dei comuni che – a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate – sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
Il termine perentorio previsto per l’invio delle istanze da parte degli enti interessati era fissato, dal predetto art. 4, al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2016.
Si comunica, al riguardo, che la legge 7 agosto 2016, n. 160 di conversione del predetto decreto-legge n. 113 del 2016, ha modificato l’articolo 4, differendo il termine per la presentazione delle istanze al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della richiamata legge di conversione.
Pertanto gli enti interessati che non hanno già presentato l’istanza, o gli enti che hanno già presentato l’istanza ove intendano modificarla, possono comunicare la richiesta al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify a decorrere dal 22 agosto 2016 e fino alle ore 24:00 del 5 settembre 2016, a pena di decadenza.
La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa.
La certificazione, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale, deve riportare l’importo complessivo delle spese da sostenere nell’anno 2016 a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali – verificatesi entro il 25 giugno 2016 – o ad accordi transattivi ad esse collegate.
La richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese richiamate è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2015, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dai rendiconti approvati degli anni 2012, 2013 e 2014).
Le sentenze esecutive richiamate sono tutte quelle divenute tali antecedentemente al 5 settembre 2016, data ultima di presentazione del certificato in argomento. Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail finanzalocale.prot@pec.interno.it .