Con la riformulazione dell’articolo 38-bis del decreto Iva, a opera dell’articolo 13, del decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014), l’ammontare dei rimborsi Iva eseguibili senza alcun adempimento è passato da 5 mila a 15 mila euro. Inoltre, per i rimborsi superiori a 15mila euro, non serve più la garanzia, ma basta il visto di conformità o una sottoscrizione alternativa, a meno che non si tratti di richieste particolarmente rischiose, avanzate, ad esempio, da contribuenti a inizio o a fine attività.
Detto ciò e ricordato che i primi chiarimenti sulla nuova normativa sono arrivati con un dettagliato documento di prassi (circolare 32/014), l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sull’argomento per fare chiarezza su alcune situazioni particolari proposte dai propri uffici: lo fa con la circolare 35/E del 27 ottobre 2015.
Sui termini di presentazione della dichiarazione integrativa
Sia nel caso in cui è stato omesso o sbagliato il visto di conformità sia in quello dove il contribuente vuole cambiare la modalità di utilizzo del credito Iva, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
Per quanto riguarda, invece, i rimborsi ancora in standby, chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche (13 dicembre 2014) e per i quali è scaduto anche il termine per la rettifica della dichiarazione, la conformità può essere garantita da un’autonoma attestazione dell’interessato. In tal modo, suggerisce la circolare, si può anche regolarizzare la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti il 30 settembre 2015.
Quando sopravvive la dichiarazione sostitutiva
In merito alla dichiarazione sostitutiva, una sorta di autocertificazione con la quale si dimostra la solidità della propria situazione patrimoniale e finanziaria, l’Agenzia chiarisce che, a differenza di quanto avveniva in precedenza per l’attestazione della “virtuosità”, oggi non è più possibile presentarla in un momento successivo all’istanza di rimborso, la stessa, infatti, ha un suo apposito riquadro nella dichiarazione Iva o nel modello Iva Tr. La dichiarazione sostitutiva, invece, torna a vivere solo qualora sia presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.
Cessioni di azioni o quote infragruppo
Quando il rimborso è chiesto da una società parte di un gruppo, che nell’anno precedente la domanda ha ceduto azioni o quote per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, il requisito dell’affidabilità è perso e il rimborso è subordinato alla prestazione della garanzia, anche se l’operazione è avvenuta all’interno del gruppo.
Garanzia sì, garanzia no: come stabilirlo in caso di accertamento
L’esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15mila euro resta, in particolare, subordinata alla presentazione della garanzia nelle ipotesi elencate nel comma 4, lettera b) dell’articolo 38-bis, quando al contribuente sono stati notificati avvisi d’accertamento. Ebbene, nell’ambito del Registro, per determinare lo “scarto” tra dichiarato e accertato, è necessario calcolare la differenza tra l’imposta complessiva che risulta dovuta in base all’atto, considerata pari a zero in caso di omessa registrazione, e la maggiore imposta accertata. Nell’ipotesi, invece, di rettifiche relative a imposte sostitutive o a redditi a tassazione separata, lo stesso calcolo, va effettuato con riferimento alla specifica imposta accertata, tenuto conto dell’autonoma determinazione delle basi imponibili su cui sono calcolate le diverse imposte.
Se, però, la rettifica comporta l’attrazione a tassazione ordinaria del reddito originariamente sottoposto a imposta sostitutiva o a tassazione separata, la verifica deve puntare all’imposta complessivamente dovuta, calcolata sulla base imponibile rettificata e, pertanto, il confronto deve tener conto di quanto già dichiarato dal contribuente anche titolo di imposta sostituiva o di tassazione separata.
Soglia dei 15mila euro e strumenti deflativi del contenzioso
La ridefinizione dalla pretesa erariale a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, avvenuta anche dopo la richiesta di rimborso, comporta una nuova verifica del raggiungimento della soglia dei 15mila euro di rimborso oltre la quale, nei casi previsti dalla norma, occorre presentare garanzia (comma 4, lettera b). Gli istituti deflativi del contenzioso, infatti, rideterminano in modo definitivo il debito con il Fisco e i relativi avvisi di accertamento e verifiche vanno considerati (o meglio, non considerati), ai fini degli atti notificati nei due anni precedenti all’istanza di rimborso, come quelli annullati in autotutela o risolti con sentenza definitiva favorevole al contribuente. In pratica, per il calcolo, devono essere messi da parte gli importi inizialmente “pretesi” dall’Erario.
Sempre a proposito di tale soglia e dei procedimenti da considerare per il limite dei 15mila euro, la circolare chiarisce che il perfezionamento dell’atto di adesione ai rilievi dell’ufficio finanziario comunicati al contribuente tramite invito al contraddittorio o a quanto emerso dal Pvc (ovvero il pagamento della pretesa erariale), equivale alla notifica dell’avviso di accertamento anche se questa non è avvenuta. L’atto accerta in modo definitivo, infatti, di per sé, esattamente quanto dovuto dal contribuente.
Cauzioni in titoli di Stato, interessi fuori dalla garanzia
Rivista, rispetto alla circolare 32/2014, la valenza degli interessi per la ritardata erogazione dei crediti, nei casi in cui la garanzia sia in titoli di Stato. Sulla scia della motivazioni che hanno portato al nuovo 38-bis, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, come già precisato nel provvedimento dello scorso 26 giugno con il quale è stato approvato il modello per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata non confluiscono nella somma da garantire.
Che fine fa il rimborso trimestrale ante 2015?
Senza garanzia, i rimborsi Iva trimestrali antecedenti il 2015, richiesti con modello Tr sprovvisto di visto di conformità o sottoscrizione alternativa, a condizione che dette istanze siano indicate nelle relative dichiarazioni annuali (fino a quella riguardante l’anno d’imposta 2014) munite di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa. La nuova normativa richiede, però, un atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali e contributivi necessari per ricevere gli importi a credito senza cauzione.
Per i rimborsi trimestrali precedenti il 2014, l’autocertificazione può essere consegnata all’ufficio delle Entrate o all’agente della riscossione competente, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla, sempreché, naturalmente, non si tratti di un contribuente considerato a “rischio” a causa del suo stato patrimoniale o fiscale e, quindi, tagliato fuori dalla procedura semplificata. A proposito di rischio, la circolare precisa che, nel periodo transitorio, i requisiti e le condizioni previsti per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, saranno verificate con riferimento alla situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa munita del visto di conformità. In caso di dichiarazione originaria già provvista di visto, i requisiti andranno accertati alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I rimborsi trimestrali 20014 potranno, invece, essere incassati senza garanzia se la dichiarazione annuale è completa, e cioè con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e con attestazione del possesso dei requisiti patrimoniali e contributivi. Gli interessi eventualmente sospesi per mancanza di cauzione, riprendono, in caso di rimborsi trimestrali 2014, dalla presentazione della dichiarazione annuale “al completo”, e dalla data di presentazione dell’autocertificazione per le richieste riguardanti i rimborsi ante 2014.
Ampliate le correzioni al quadro TD
Il contribuente ha la possibilità di presentare un successivo modello TR per correggere il quadro TD anche per motivi diversi dalla conversione del credito da rimborso a compensazione e viceversa. Oltre a queste due ipotesi, chiarite con risoluzione 99/2014, la circolare in esame, infatti, ritiene che possano essere corrette anche le indicazioni che riguardano il presupposto per ottenere il rimborso, i requisiti per l’esonero della garanzia e l’erogazione prioritaria. Riguardo la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15mila euro senza garanzia, la circolare chiarisce che il nuovo modello dovrà essere munito di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i requisiti patrimoniali e contributivi. Per quanto riguarda la questione del calcolo degli interessi, in caso di presentazione del modello TR oltre i termini, la circolare precisa che gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza, nel rispetto del margine di tempo riconosciuto agli uffici per l’esecuzione dei rimborsi tempestivamente presentati.
Dichiarazione sostitutiva del rappresentante
Se l’istanza di rimborso è presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la solidità patrimoniale, per accedere ai rimborsi over 15mila, può essere presentata dallo stesso rappresentante fiscale, se il titolare del credito è un cittadino Ue oppure appartenga a uno Stato che abbia stipulato con l’Italia una convenzione che preveda la produzione della dichiarazione sostitutiva. Negli altri casi, la solidità patrimoniale sarà attestata dalle autorità dello Stato estero tramite attestati tradotti in lingua italiana e autenticati dalle autorità consolari italiane.
Le garanzie valgono anche per il “gruppo”
Infine, la circolare precisa che tutti gli adempimenti per ottenere i rimborsi Iva, compresa la disciplina sulle garanzie (articolo 38-bis Dpr 633/1972), sono estesi alle procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo. In particolare, l’Agenzia chiarisce che la franchigia del dieci per cento prevista dall’articolo 21 decreto Mef n. 567/1993 (“Non devono essere prestate specifiche garanzie per l’erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale,…”) si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi semplificati, cioè, attualmente, fino a 700mila euro (articolo 34, comma 1, legge 388/2000). Se le società aderenti al gruppo applicano la franchigia per un importo superiore a 700mila euro, l’Ufficio procede al recupero della parte eccedente non garantita, a meno che il contribuente non provveda a un’integrazione tramite fideiussione bancaria.