seggi elettorali 2Seggi elettorali: i compensi dei componenti sono tassati? Le somme percepite per l’attività di scrutatore sono tassate?

 

Giulio F.

 

Seggi elettorali: i compensi dei componenti sono tassati?

 

I compensi percepiti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori degli uffici elettorali di sezione (seggi) per le consultazioni politiche, amministrative, europee e per i referendum non sono soggetti a ritenuta d’imposta e non concorrono alla formazione del reddito del percettore. Diversamente, i compensi corrisposti ai componenti l’ufficio elettorale centrale sono assoggettati alle ritenute di legge (risoluzione 150/E dell’11 aprile 2008).

 

Nelle elezioni comunali, le spese per gli onorari da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell’Adunanza dei presidenti sono a carico del comune. Sono a carico del comune anche le medesime spese in relazione alle elezioni circoscrizionali.
L’articolo 75, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, demanda alla Giunta regionale la fissazione dei compensi da corrispondere ai componenti degli uffici di sezione e dell’adunanza dei presidenti.

I sopracitati compensi costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali (articolo 75, comma 4, legge regionale 19/2013 e articolo 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53).

I componenti l’Ufficio elettorale di sezione, compresi quelli del ‘Seggio speciale’, hanno inoltre diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come interpretato dall’articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69).