Il ministero dell’Economia chiarisce i requisiti per fruire della riduzione del 50% di lmu e Tasi per le case date in comodato ai parenti. Lo sconto del 50% su Imu e Tasi non può essere riconosciuto al coniuge assegnatario della casa coniugale qualora questi possieda in un differente comune rispetto a quello in cui è situato l’immobile assegnato, un immobile abitativo concesso in comodato al figlio. Lo sconto può essere concesso solo ove l’immobile coniugale insista nello stesso comune dell’appartamento dato in comodato al figlio. Lo precisa la nota del MEF 27267 del 9 giugno con la quale il Ministero dell’Economia spiega ulteriori sfaccettature dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilita’ per il 2016.
Il Ministero è stato chiamato a rispondere circa l’agevolazione riservata agli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta, la quale richiede che il comodante non possegga in Italia altri immobili al di fuori di quello concesso in comodato ovvero possegga un solo altro immobile qualora questo rappresenti la sua abitazione principale e insista nel medesimo comune dove è ubicato l’immobile concesso in comodato. In merito, è stato chiesto di, confermare che, nell’ipotesi in cui un soggetto assegnatario della casa coniugale possieda in un differente comune rispetto a quello in cui è situato l’immobile assegnato, un immobile abitativo concesso in comodato al figlio, l’agevolazione in esame non possa essere applicata. Diversamente l’agevolazione spetterebbe qualora la casa coniugale assegnata, adibita ad abitazione principale dall’assegnatario, insistesse nel medesimo comune dell’immobile concesso in comodato al figlio. Al riguardo, il Ministero conferma la negazione dello sconto in quanto la normativa vigente prevede che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Il legislatore ha, quindi, qualificato espressamente ai fini IMU il diritto a usare l’ex casa coniugale come diritto reale di abitazione e, quindi, l’assegnatario dell’ex casa coniugale deve essere considerato a tutti gli effetti soggetto passivo IMU al pari degli altri che rientrano nel novero dei soggetti passivi del tributo in esame, vale a dire: il proprietario nonché gli ulteriori possessori a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi e superficie. Di conseguenza, la riduzione della base imponibile del 50 per cento trova applicazione solo nel caso in cui la casa coniugale assegnata insiste nel medesimo comune dell’unità immobiliare concessa in comodato al figlio. Al contrario, se l’assegnatario della casa coniugale possiede un’altra unità abitativa in un comune diverso da quello in cui è situato l’immobile assegnato, in questa ipotesi l’agevolazione in esame non trova applicazione.
Il Mef apre poi al riconoscimento dell’agevolazione per i contratti di comodato stipulati da comproprietari (genitore e figli). I tecnici del ministero, facendo proprie le conclusioni a cui previene la Corte di Cassazione nella sentenza 3143/1982, affermano che le agevolazioni in materia di Imu/Tasi possono essere estese alla stipulazione del contratto di comodato da parte di un comproprietario a favore dell’altro sempreché vengano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Un ultimo chiarimento arriva poi sulla riduzione aliquota IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato. Al ministero è stato chiesto se la disposizione di cui ai commi 53 e 54 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016 che riconosce la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 si applichi anche alle pertinenze locate insieme all’abitazione principale o anche separatamente. Al riguardo, si ritiene che nell’agevolazione in esame possano essere ricomprese anche le pertinenze dal momento che l’art. 818 stabilisce che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.