sconti ivaAffinché siano giustificati gli sconti accordati ai clienti che portano a una riduzione dei ricavi, serve una prova documentale o verbale da parte del contribuente. La dimostrazione dell’avvenuta registrazione della variazione (articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972), dell’emissione di note di credito, della registrazione nei partitari clienti, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza della previsione contrattuale, così come richiede la legge. È quanto deciso dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 2060 del 3 febbraio 2016.

 

Il fatto

 

Con la contestazione dell’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito, corrispondenti a note di accredito (che avevano comportato variazioni in diminuzione nel conto “ricavi per vendite e prestazioni”) emesse per sconti accordati ai clienti, veniva notificato un avviso di accertamento per Irpeg, Irap e Iva, considerato che la prova documentale a giustificazione dell’emissione delle note di accredito, ancorché più volte richiesta in sede di verifica, non era stata mai fornita dal contribuente, per cui l’importo veniva sottratto a tassazione Irpeg, con conseguente recupero dell’Iva illegittimamente detratta.

 

L’esito favorevole al contribuente in primo grado veniva sovvertito in appello, ove il giudice regionale argomentava che, secondo la disciplina prevista dall’articolo 26 del Dpr 633/1972, per le variazioni dell’imponibile Iva in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, la dimostrazione dell’avvenuta registrazione della variazione, dell’emissione di note di credito, della registrazione nei partitari clienti, non prova l’esistenza della previsione contrattuale – anche verbale – voluta dalla legge, ma soltanto che è stata assolta la seconda condizione, e cioè la registrazione della riduzione e conseguente variazione d’imposta.

 

Nel susseguente ricorso per cassazione, la società denuncia violazione di legge, atteso che nel caso di specie avrebbe errato la Commissione del riesame nel ritenere che incomba sul contribuente la prova della sussistenza delle condizioni di fatto che integrano il diritto a effettuare la variazioni di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972.

 

Motivi della decisione

 

Ma neanche in Cassazione il ricorso della società trova accoglimento. Argomenta, infatti, la Corte suprema che, secondo le regole generali che governano la materia, in tema di Iva, sono legittime le detrazioni di imposta effettuate in relazione a note di accredito per sconti su vendite praticati in base ad accordo, anche successivo all’originario contratto, e concluso verbalmente.

 

A questo proposito, in base all’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972, vigente ratione temporis, se un’operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in dipendenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il diritto di portare in detrazione, ai sensi del precedente articolo 19, l’imposta corrispondente alla variazione spetta al cedente del bene, il quale deve, a tal fine, registrarla, a norma dell’articolo 25, entro l’anno dal compimento dell’operazione imponibile (articolo 26, comma 3), nel rispetto degli obblighi di fatturazione di cui all’articolo 21 (cfr Cassazione, 25987/2014).

 

Due sono, quindi, le condizioni previste dalla legge per fruire dell’agevolazione:

 

 

  • che venga praticato dall’azienda uno sconto sul prezzo della vendita

 

  • che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, sia esso documentale, verbale e financo successivo, non operando, la norma, distinzioni di sorta (cfr Cassazione, 9195/2001, 318/2006, 5006/2007, 26513/2011 e 8535/2014).

 

Per smentire tali valutazioni di fatto, sarebbe stato, peraltro, onere del contribuente indicare specificamente i documenti allegati, al fine di dar concreto spessore ai vizi motivazionali dedotti e probatori, per profili che non siano stati già delibati e sussunti dai giudici di merito contro il cui iterlogico-giuridico possono solo appuntarsi le pertinenti censure. A tal fine, si specifica che lo strumento della nota di variazione è applicabile anche nell’ipotesi in cui tra l’alienante e l’acquirente finale non intercorra un rapporto giuridico diretto, come nel caso di rimborso di un buono sconto, presentato dal consumatore direttamente al produttore, anziché al dettagliante dal quale erano stati acquistati i beni.

 

In questa ipotesi, tuttavia, per poter operare la variazione Iva, è necessario che lo sconto, concesso all’acquirente finale, sia ricollegabile, in modo univoco, all’operazione originaria, effettuata dal produttore nei confronti del dettagliante (cfr risoluzione 147/2008). Infine, circa le conseguenze concernenti la determinazione dell’imponibile Irpeg, la Cassazione sottolinea che, con la variazione in diminuzione in conseguenza di abbuoni o sconti, ex articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, “l’operazione commerciale per la quale sia stata emessa fattura vede ridotto il suo aumentare”, in quanto lo sconto è “una componente che incide direttamente sul prezzo della merce o del servizio, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni poste in essere”. Serviva, dunque, una prova, che non può essere la sola dimostrazione della registrazione della variazione o dell’emissione delle note di credito.