La società beneficiaria è obbligata in solido, oltre il limite del patrimonio netto conferito, per il debito d’imposta riferito alle violazioni commesse anteriormente all’operazione.
Per i debiti fiscali derivanti da violazioni commesse prima di una scissione parziale, vige la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, dovendosi ritenere prevalente la normativa speciale dettata dagli articoli 173, comma 13, del Tuir e 15, comma 2, Dlgs 472/1997 rispetto alla norma civilistica (articolo 2506-quater, comma 3, cc).
È quanto afferma la suprema Corte con la sentenza 22225 del 3 novembre 2016, nella quale ribadisce un orientamento già espresso in precedenti pronunce (Cassazione 13061/2015 e 15088/2001).
I fatti
La questione controversa concerne la responsabilità solidale o parziale, ossia limitata alla quota di patrimonio netto assegnato, della società beneficiaria in caso di scissione parziale, per le obbligazioni tributarie antecedenti alla scissione. Con decisione 193/2011, la Commissione tributaria regionale di Napoli accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, riformando parzialmente la sentenza della Ctp, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartelle di pagamento relative alla Tarsu emesse, a seguito di scissione parziale, nei confronti della società beneficiaria solidalmente responsabile con la scissa per i debiti fiscali di quest’ultima. In particolare, riguardo alla Tarsu per gli anni 2005 e 2007, i giudici di seconde cure annullavano le relative cartelle in quanto i debiti erano maturati in anni successivi alla scissione della società, avvenuta nel 2004 e, con riferimento al debito d’imposta riferito agli anni 2000-2004, limitavano la responsabilità solidale della società beneficiaria alla quota di patrimonio netto derivante dall’atto di scissione. Equitalia Sud impugnava la sentenza d’appello rilevando, in particolare, che, in caso di scissione parziale, la società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data della scissione.
La scissione parziale: aspetti civilistici e fiscali
La scissione è un’operazione straordinaria mediante la quale una società (scissa), estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce a una società preesistente o di nuova costituzione (beneficiaria) l’intero suo patrimonio (scissione totale) o una parte di esso (scissione parziale), attribuendo ai soci della scissa azioni o quote della beneficiaria in modo proporzionale ovvero non proporzionale rispetto alla percentuale di attribuzione sussistente presso la scissa (articoli 2506 e 2506 quater cc). Nell’ipotesi di scissione parziale, per quanto riguarda i debiti fiscali maturati dalla società scissa e trasferiti alla/e società beneficiaria/e, sotto il profilo civilistico, secondo l’articolo 2506-quater cc, comma 3, la responsabilità solidale della/e società beneficiaria/e è limitata alla quota di “patrimonio netto rimasto” derivante dall’atto di scissione.
Sotto il profilo tributario, invece, l’operazione è regolamentata dall’articolo 173 del Tuir e, per quanto in questa sede interessa, dai commi 12 e 13. In particolare, il comma 12 stabilisce che “… Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione…”. Il successivo comma 13 prevede che “le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge”.
Se è palese che, in caso di scissione totale, gli obblighi tributari si trasferiscono interamente alla società beneficiaria in virtù del trasferimento in capo a quest’ultima dell’intero patrimonio, nel caso di scissione parziale, per quanto concerne il pagamento dei debiti fiscali della scissa maturati antecedentemente alla data della scissione, fermo restando che gli obblighi tributari ai sensi del comma 12 sono adempiuti dalla scissa, la questione è se la beneficiaria ne sia responsabile in solido e illimitatamente ai sensi del comma 13 o se la normativa fiscale vada interpretata nell’ambito del profilo generale di responsabilità civilistica ex articolo 2506-quater, cc, comma 3.
La decisione della suprema Corte
La suprema Corte, nel confermare la tesi erariale, ha stabilito che, per le violazioni fiscali commesse anteriormente alla data della scissione, sono responsabili in solido e illimitatamente verso il fisco tutte le società che hanno partecipato alla scissione parziale. In particolare, i giudici di legittimità affermano “… la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell’imposta, nel caso di debito di imposta derivante da violazioni connesse anteriormente alla scissione, dovendosi ritenere, anche con riferimento a tale normativa speciale, la prevalenza rispetto alla norma codicistica di cui al cit. art. 2506-quater c.c., comma 3, (cfr Cass. 24.6.2015 n. 13061)”. Se, infatti, l’articolo 173, comma 13, Tuir vale a stabilire, in generale, il principio di solidarietà illimitata tra la scissa e la/e beneficiaria/e della scissione, l’articolo 15, comma 2, del Dlgs 472/1997 chiarisce che, anche in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti.
La Cassazione ribadisce, dunque, che la società beneficiaria è obbligata in solido nei confronti del fisco oltre il limite del patrimonio netto conferito per il debito d’imposta riferito alle violazioni commesse anteriormente alla data della scissione e tale obbligazione solidale si estende anche agli interessi e accessori. I giudici di legittimità evidenziano, altresì, che la responsabilità limitata alla quota del patrimonio netto conferito alla beneficiaria, prevista dalla norma codicistica, potrà assumere rilevanza, per quest’ultima, in sede di regresso con la società scissa obbligata in solido, ma non verso il fisco “… nei cui confronti sussiste solidarietà integrale indipendentemente dalla sussistenza o meno della integrità del patrimonio originariamente considerato in capo al debitore originario piuttosto che pro quota a favore di soggetti che gli siano succeduti nei singoli elementi patrimoniali”.