Secondo l’amministrazione finanziaria, l’articolo 183 del Tuir è applicabile anche alla liquidazione amministrativa disciplinata dall’articolo 2545-septiesdecies del codice civile.
In caso di liquidazione amministrativa, conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza, l’intera fase del procedimento costituisce un unico periodo d’imposta e, quindi, è possibile presentare un’unica dichiarazione dei redditi.
È questa la soluzione prospettata dalla risoluzione n. 14/E del 1° febbraio 2017.
Il quesito
Il commissario liquidatore di una società cooperativa ha interpellato l’Agenzia delle Entrate in ordine alla esatta individuazione degli adempimenti dichiarativi da porre in essere nel caso di scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa, disposto dall’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile. In particolare, l’istante chiede all’amministrazione finanziaria di esprimersi circa la possibilità di applicare anche all’ipotesi dello “scioglimento per atto dell’autorità” l’articolo 183 Tuir, espressamente previsto per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.
Il parere dell’Agenzia
Per giungere alla soluzione del quesito posto dall’interpellante, l’amministrazione procede a una sintetica ricognizione delle norme rilevanti e a una loro interpretazione sistematica. L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che l’articolo 183 del Tuir indica i criteri da utilizzare per la determinazione del reddito d’impresa prodotto nel corso del periodo di svolgimento di una delle due procedure concorsuali sopra ricordate: fallimento e liquidazione coatta amministrativa. In particolare, la disposizione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, l’intera fase del procedimento liquidatorio costituisce un unico periodo d’imposta (anche se vi è stato esercizio provvisorio dell’impresa). Il successivo articolo 184, poi, estende l’ambito operativo dell’articolo 183, stabilendo che lo stesso si applica anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
Per quanto concerne specificamente le società cooperative, è noto che il legislatore ha predisposto un articolato meccanismo di controllo, in cui si inserisce anche il potere dell’autorità di vigilanza di sciogliere l’ente in caso di mancato perseguimento dello scopo mutualistico ovvero di assenza delle condizioni per il raggiungimento dello stesso, di mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi e di mancato compimento degli atti di gestione. La procedura di scioglimento per atto dell’autorità è disciplinata dal ricordato articolo 2545-septiesdecies cc, il cui secondo comma, peraltro, prevede la possibilità di far luogo a liquidazione.
L’Agenzia sottolinea, altresì, che la legge 400/1975 (recante “norme intese a uniformare e accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi”) espressamente prevede che la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento per atto dell’autorità è disciplinata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa dettate dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942). Quest’ultima, peraltro, consente l’accesso alla liquidazione amministrativa solo sulla base di una specifica previsione normativa.
Alla luce di quanto sopra e, in particolare, stante il rinvio contenuto nella citata legge 400/1975, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’articolo 183 Tuir si deve ritenere applicabile anche al caso di liquidazione di una società cooperativa conseguente allo scioglimento della stessa per atto dell’autorità di vigilanza. Anche questa ipotesi, infatti, va ascritta al genus della liquidazione coatta amministrativa (in quanto trattasi di una fattispecie di liquidazione condotta da appositi organi di nomina amministrativa, sottoposti a specifici controlli). In altri termini, si è in presenza di una procedura concorsuale rispetto alla quale non si pongono quelle “preoccupazioni di cautela fiscale” che giustificano il metodo di tassazione provvisoria anno per anno previsto per i casi di liquidazione ordinaria. Ne consegue che, ai fini dichiarativi, il commissario liquidatore può presentare un’unica dichiarazione “finale” dei redditi, relativa all’intero periodo d’imposta coincidente con l’intera fase del procedimento liquidatorio.