school bonusUn bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione. Questa è una delle novità fiscali di maggior interesse contenute nella legge 107/2015 (“riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio.

 

L’agevolazione (“school bonus”) ricalca la disciplina dell’“art bonus” che, come è noto, riconosce un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali, effettuate esclusivamente in denaro, a favore del turismo e della cultura.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 145, della legge 107/2015, prevede che “per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.

 

Pertanto, tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti scolastici, destinate alla realizzazioni di progetti individuati dalla norma stessa, possono usufruire, limitatamente al triennio 2015-2017, di un credito di imposta, in misura differenziata a seconda dei periodi di imposta in cui vengono effettuate le erogazioni; il beneficio, infatti, spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016, del 50% per quelle effettuate nel 2017.

 

In merito all’ambito soggettivo, il bonus spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali, nonché ai titolari di reddito di impresa.

 

Il credito di imposta, riconosciuto per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.
In merito alle spese agevolabili, è fissato un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta.

 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ad esempio, il credito maturato nel 2015, di ammontare pari a 90, sarà utilizzabile nel 2016, nel 2017 e nel 2018, con il tetto massimo annuale di 30. I soggetti titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare il credito d’imposta, sempre in tre quote annuali di pari importo, in compensazione tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs 241/1997).

 

La norma istitutiva dello “school bonus” prevede, inoltre, che il credito di imposta “non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Ne deriva, pertanto, che lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

 

La disciplina fissa anche degli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Questi ultimi, infatti, hanno l’obbligo di dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle somme tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.