Il Senato della Repubblica, il 25 febbraio 2015, ha approvato il disegno di legge, d’iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.

Nell’ipotesi in cui, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. L’esenzione e la detrazione si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell’IMU. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell’IMU, derivante dall’applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l’importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. In considerazione del permanente stato di crisi nell’isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, è prorogato al 15 dicembre 2015.

 

 

Consulta il documento completo: Senato della Repubblica – Esenzioni e rimborsi IMU agricola

 

 

FONTE: Senato della Repubblica

 

 

 

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