rendicontazione_country_by_countryArrivano ulteriori disposizioni attuative della disciplina sulla “rendicontazione paese per paese”. In particolare, con il provvedimento 28 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate, in applicazione di quanto previsto dal Dm 23 febbraio 2017 definisce alcuni aspetti operativi con riguardo ai soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto della comunicazione e al regime linguistico.


L’obbligo di rendicontazione paese per paese è stato introdotto nell’ordinamento interno dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015). In tal modo, il legislatore nazionale ha recepito le indicazioni contenute nel progetto Beps–Action 13, (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), del 5 ottobre 2015. Successivamente, con il citato Dm 23 febbraio 2017 sono state dettate le prime disposizioni attuative.

 

Lo stesso Dm (articolo 4, comma 2) aveva attribuito a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni. Il provvedimento in esame si occupa proprio di questi aspetti operativi, fornendo inoltre precisazioni anche in ordine all’individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione e al corretto utilizzo e trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Soggetti obbligati

 

I dati societari riguardano tutte le entità appartenenti al gruppo e la rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo residente fiscalmente in Italia o, nell’ipotesi in cui questa non risieda nel territorio dello stato italiano, da un soggetto controllato residente. L’obbligo di invio scatta quando i ricavi del gruppo risultanti dal bilancio consolidato, relativi a ciascun periodo di imposta, non sono inferiori a 750milioni di euro.

 

Oggetto della comunicazione

 

La rendicontazione, da trasmettere annualmente alle Entrate, è un riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale, concernente tutte le società del gruppo. Il modello, in particolare, deve indicare:

 

 

  • le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o dove sono situate le stabili organizzazioni
  • ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale
  • gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito costituiti dal “Risultato prima delle imposte” di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, inclusi ricavi e costi straordinari
  • le imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa) costituite dall’importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di pertinenza
  • le imposte sul reddito maturate (anno in corso) costituite dall’ammontare delle imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le società appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, indipendentemente dal fatto che siano state pagate
  • il capitale dichiarato costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il capitale dichiarato delle stabili organizzazioni deve essere segnalato dall’entità giuridica a cui queste fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale ai fini regolamentari
  • gli utili non distribuiti costituiti dalla somma degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale
  • il numero di addetti costituito dal totale degli occupati a tempo pieno di tutte le società appartenenti al gruppo. Anche i collaboratori esterni che partecipano alle ordinarie attività operative possono essere indicati come addetti.
  • le immobilizzazioni materiali, risultanti dallo stato patrimoniale, di tutte le entità appartenenti al gruppo.

 

 

Il modello di rendicontazione, inoltre, deve contenere:

 

 

  • la lista delle entità appartenenti al gruppo residenti per ciascuna giurisdizione fiscale
  • il nome della giurisdizione fiscale in base alla cui normativa l’entità appartenente al gruppo è stata costituita, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale
  • la natura dell’attività principale o delle attività principali esercitate da ciascuna entità appartenente al gruppo.

 

 

Infine, è richiesta la comunicazione delle seguenti informazioni supplementari:

 

 

  • denominazione del gruppo di imprese multinazionali
  • periodo di imposta di riferimento
  • fonte dei dati
  • ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica in grado di agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione.

 

 

Regime linguistico

 

I dati devono essere trasmessi in lingua italiana e in lingua inglese.

 

Valuta

 

Gli importi indicati nella comunicazione devono essere esposti nella valuta utilizzata dalla società tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato ovvero nel proprio bilancio di esercizio.

 

Termini di presentazione

 

La comunicazione deve essere trasmessa entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Per il primo anno di rendicontazione, la controllante capogruppo residente appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016, o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, deve inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2017.

 

Modalità di comunicazione

 

I dati devono essere trasmessi utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite soggetti incaricati.

 

Ricevute

 

L’avvenuta presentazione viene certificata dall’Agenzia mediante una ricevuta, disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.

 

Correzione degli errori

 

Le società tenute alla trasmissione della rendicontazione possono correggere gli errori eventualmente commessi presentando una comunicazione correttiva entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione correttiva può essere anche inviata spontanemanete.

 

Utilizzo e trattamento dei dati

 

Il provvedimento, infine, si occupa delle modalità di trattamento dei dati trasmessi, stabilendo che le informazioni sono trattate come segrete in conformità alla normativa nazionale in materia di riservatezza e protezione dei dati e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.