scambio-di-dati-finanziari-scadenze-comunicazioniScambio di dati finanziari: ecco le scadenze per le comunicazioni. Con possibilità di inviarne, ancora nei 30 giorni successivi, una correttiva e/o di annullamento delle informazioni già spedite, indicando i singoli elementi da correggere e/o da annullare.


Conto alla rovescia per gli operatori finanziari tenuti all’invio dei dati in attuazione della normativa Crs e della direttiva Dac2 sullo scambio automatico, la prima diretta ai Paesi Ocse, la seconda per gli Stati membri dell’Unione europea.

 

Il termine per la comunicazione, infatti, è fissato al 20 giugno 2018 per effetto della proroga disposta dall’Agenzia delle entrate in ragione dell’aumento del numero di Stati coinvolti nelle procedure di scambio automatico obbligatorio di informazioni, per l’anno 2017, rispetto a quello del 2016.

 

Gli operatori, peraltro, potranno ancora inviare, nei 30 giorni successivi, una comunicazione correttiva e/o di annullamento di dati già inviati, all’interno della quale saranno indicati i singoli elementi da correggere e/o da annullare.

 

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni costituisce una delle più importanti attività di cooperazione internazionale posta in essere tra gli Stati. Il meccanismo in questione è stato ritenuto dagli organi europei e internazionali come uno degli strumenti più utili e necessari per combattere la frode e l’evasione fiscale.

 

L’oggetto della comunicazione

 

La comunicazione annuale, riferita all’anno precedente, riguarda le seguenti informazioni:

 

  • codice fiscale dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione
  • informazioni relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste
  • codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate.

 

A ogni modo, qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l’anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di “Comunicazione di assenza dati da comunicare”.

 

La platea dei soggetti interessati

 

Istituzioni finanziarie italiane quali, ad esempio, banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, Poste italiane spa, Sim, Sgr, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, società fiduciarie, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, società veicolo di cartolarizzazione, i trust, gli emittenti carte di credito e le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le stesse attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

 

Tasselli normativi step by step

 

Con la legge 95/2015, l’Italia ha recepito quanto disposto dalla direttiva 2014/107/Ue (cosiddetta Dac2), che ha riformato la direttiva 2011/16/Ue, e dal Common reporting standard (Crs) in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni. Al fine di dare piena attuazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, il ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il Dm 28 dicembre 2015, cui hanno fatto seguito diversi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

 

Da ultimo, il provvedimento del 24 aprile 2018 ha disposto la proroga dei termini previsti per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017 fissata, per l’anno in corso, al 20 giugno 2018.