comunicazione liquidazioni iva incompletaI contribuenti Iva devono andare alla cassa per versare l’acconto 2017.


 

Il versamento sarà pari all’88% dell’importo totale, calcolato con metodo storico o previsionale, o pari all’Iva risultante a debito il 20 dicembre, da effettuare tramite modello F24 in modalità telematica (“F24 web” o “F24 online”), direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici tributo “6013” (Iva mensile) o “6035” (Iva acconto).

 

Devono pagare l’acconto tutti i titolari di partita Iva e più precisamente tutti coloro che sono assoggettati agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali. Tuttavia, c’è qualche eccezione. Infatti, sono esonerati dal versamento dell’acconto, ad esempio, gli enti pubblici quando esercitano attività rilevanti per l’Iva, chi risulta a credito, chi ha iniziato l’attività in corso d’anno e chi invece l’ha conclusa. Inoltre, non si è tenuti al versamento quando l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro.

 

Gli obbligati

 

Più esattamente, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva 2017:

 

 

  • imprenditori, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, eccetera
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • società di persone, società semplici, snc, sas, studi associati
  • società di capitali ed enti commerciali, spa, srl, società cooperative, sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

 

 

Gli esonerati

 

Non devono, invece, versare l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto i contribuenti che:

 

 

  • hanno iniziato l’attività nel 2017 oppure l’hanno cessata entro il 30 novembre scorso, se contribuenti mensili, o il 30 settembre se trimestrali
  • hanno chiuso il periodo precedente con un credito d’imposta
  • prevedono di chiudere l’anno con una eccedenza detraibile
  • hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento
  • sono nel regime dei “nuovi minimi” o nel regime forfettario
  • sono produttori agricoli
  • esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • sono associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro o proloco, in regime forfettario
  • come imprenditori individuali, hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre, se trimestrali, o se l’hanno fatto entro il 30 novembre quando mensili, a condizione che non esercitino altre attività rilevanti per l’Iva.

 

 

Il calcolo

 

Torniamo ai “pagatori”. Come già accennato, hanno a disposizione diversi sistemi di calcolo e cioè:

 

 

  • il metodo storico, in base al quale l’acconto da versare è pari all’88% dell’ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell’anno scorso (2016)
  • il metodo previsionale, in forza del quale l’importo dell’acconto è commisurato, sempre per una percentuale pari all’88%, alle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso (2017)
  • metodo analitico, con acconto pari al 100% dell’Iva a debito risultante dalle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre 2017.

 

 

Il versamento

 

Entro il 27 dicembre 2017, gli “obbligati” dovranno versare, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” a disposizione con Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite un intermediario abilitato. Sulla delega di pagamento dovranno specificare i codici tributo “6013”, per l’acconto Iva mensile e “6035” per gli altri versamenti di acconto Iva.

 

Si ribadisce che se l’importo non supera i 103,29 euro non deve essere eseguito alcun versamento.