I contribuenti danneggiati dall’alluvione dovranno presentarlo per comunicare le informazioni richieste per ottenere il prestito assistito dalla garanzia dello Stato.
Approvato dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 gennaio, il modello che i contribuenti della Sardegna, danneggiati dall’alluvione dello scorso novembre, dovranno presentare a banche e finanziarie per usufruire del prestito garantito dallo Stato, diretto al pagamento dei tributi sospesi a causa di quell’evento. Si tratta degli adempimenti con scadenza compresa tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013 (decreto Mef del 30 novembre 2013). Nel modulo andranno inserite le somme in “sala d’attesa”.
I contribuenti sardi avranno tempo dal 24 gennaio al 17 febbraio per sistemare, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti e i versamenti sospesi.
A fissare i nuovi termini, l’articolo 7del Dl 151/2013, che ha introdotto, tra l’altro, la possibilità di richiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito, operanti in quegli stessi territori, prestiti per pagare le somme messe in standby, di cui si fa garante lo Stato.
Il finanziamento ha la durata massima di due anni.
Possono beneficiarne sia le persone fisiche sia i soggetti diversi, che hanno subito danni e che al 18 novembre 2013, rispettivamente, risiedevano o avevano la sede operativa ovvero avevano la sede legale o quella operativa in uno dei comuni individuati con i Dm 30 novembre e 20 dicembre 2013.
Gli interessati devono presentare al soggetto finanziatore:
- un’autocertificazione, nella quale dichiarano i danni subiti e il nesso di causalità con gli eventi metereologici
- una copia del modello di comunicazione dei dati trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate (l’invio deve avvenire tramite lo specifico software disponibile sul sito delle Entrate)
- la ricevuta che attesta la corretta trasmissione della comunicazione all’Agenzia.
Interessi e spese di gestione connessi alle somme erogate saranno recuperati dagli enti finanziatori sotto forma di crediti d’imposta di importo utilizzabile in compensazione, pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. In alternativa, il credito può anche essere oggetto di cessione.
FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle Entrate