sanzioni, studiQuando “nell’aria” c’è sentore di anomalia, l’Amministrazione finanziaria mette in guardia l’interessato, offrendogli la possibilità di rimediare con il beneficio di sanzioni ridotte. Tale procedura, introdotta dall’ultima Stabilità (articolo 1, commi 634, 635 e 636, legge 190/2014) e già avviata per le incongruenze relative a plusvalenze e sopravvenienze attive per le quali si è scelta la tassazione in più quote, con il provvedimento del 18 giugno 2015, entra in funzione anche per le anomalie riscontrate nell’ambito degli studi di settore.

 

In particolare, l’Agenzia ripone nel “cassetto fiscale” dell’interessato (a cui può accedere anche l’eventuale intermediario delegato):

 

  • l’invito a presentare i modelli degli studi, se il contribuente, pur obbligato, non vi ha provveduto

 

  • i modelli trasmessi

 

  • l’elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili di Unico e i dati degli studi

 

  • le segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o per fornire dettagli sulle cause di esclusione o di inapplicabilità

 

  • le comunicazioni di anomalie rilevate dall’Agenzia analizzando i dati dichiarati ai fini degli studi o le altre fonti informative disponibili

 

  • le risposte inviate dal contribuente relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati

 

  • le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore (queste sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia, consultabili liberamente e gratuitamente)

 

  • il prospetto su base pluriennale dell’andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi applicati

 

  • il documento di sintesi dell’esito dell’applicazione degli studi sulla base dell’ultima versione di Gerico, comprensivo del posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell’indicazione sull’accesso al regime premiale.

 

In caso di comunicazioni di anomalie, se non è stato delegato alcun intermediario, l’Agenzia avvisa dell’avvenuto aggiornamento del “cassetto” tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. A quelli abilitati ai servizi telematici recapita un avviso personalizzato nell’area autenticata e invia, ai riferimenti dagli stessi indicati, un messaggio di posta elettronica o un sms.

 

Le stesse informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di finanza.

 

I contribuenti interessati da comunicazioni di anomalie o da situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o, ancora, da cause di esclusione o inapplicabilità, possono fornire – anche tramite intermediario delegato – chiarimenti e precisazioni, utilizzando gli appositi software disponibili sul sito delle Entrate.

 

Inoltre, anche alla luce degli elementi e delle informazioni rese note dall’Agenzia, possono decidere di rimediare a eventuali errori e omissioni avvalendosi del rinnovato istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni, modulata in base alla tempestività della correzione (articolo 1, comma 637, legge 190/2014).