sanzioni-pareggio-di-bilancio-enti-locali-2018Sanzioni su Pareggio di Bilancio Enti Locali 2018: la Ragioneria dello Stato definisce il perimetro di applicazione di queste sanzioni.


La circolare n.3/2019 della Ragioneria di Stato contiene chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), nonché chiarimenti in materia di monitoraggio e certificazione – ivi incluso le sanzioni in caso di mancato adempimento – per il pareggio di bilancio dell’anno 2018.

Sanzioni su Pareggio di Bilancio Enti Locali 2018

Nel sottolineare, preliminarmente, che l’articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del saldo non negativo dell’anno 2018.

Giova segnalare che, poiché restano fermi per gli enti locali, come anzidetto, ai sensi del medesimo comma 823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.

In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell’interno.

Pertanto, in estrema sintesi, la RGS chiarisce che le sanzioni per il pareggio di bilancio 2018 sono applicabili solo per gli enti inadempienti agli obblighi di monitoraggio e certificazione.

Per una guida completa al Bilancio Consolidato degli Enti Locali potete consultare questo link.