comunicazione liquidazioni iva incompletaComunicazione liquidazioni iva incompleta. Quali sanzioni sono previste per l’incompleta comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva?

 

Michele Maffei

Comunicazione liquidazioni iva incompleta

Per l’incompleta (omessa o infedele) comunicazione dei dati delle liquidazioni (ex articolo 21-bis, Dl 78/2010), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). Questa disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è possibile applicare il ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997). Ne deriva che la violazione in esame può essere regolarizzata inviando la comunicazione con i dati correttamente indicati e applicando le riduzioni sanzionatorie previste dalla disciplina del ravvedimento, differenziate a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità diliquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizionidel Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre,essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633del 26 ottobre 1972.