Dopo l’approvazione della legge di conversione riguardo alle sanzioni per i CAF nel 2019 con il Decreto su Quota 100 cosa è cambiato?
Il 27 marzo scorso il Senato ha definitivamente convertito in legge il D.L. n. 4/2019. Oltre al reddito di cittadinanza o quota 100, ci sono novità riguardanti l’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati.
Sanzioni per i CAF 2019, nel Decreto su Quota 100 novità importanti
Soppresso tra gli altri il comma 3, articolo 35, D.lgs. 175/2014. Il comma in esame, infatti stabiliva che
“per i Caf autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (D.lgs. n. 175/2014), il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se ((la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento)). Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni ((2015, 2016 e 2017))”.
Viene inoltre riscritta la lettera a) dell’articolo 39, comma 1, Dlgs 241/1997.
Fermo restando che in caso di visto di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, se il visto infedele è rilasciato rispetto a un modello 730, questa sanzione non opera e l’intermediario (Caf o professionista) è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.
Sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (in base alla precedente disciplina, in questa ipotesi si stabiliva che, salvo il caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale delle dichiarazione, fatto salvo il caso in cui il visto infedele non fosse stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).
Sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta) può essere ridotta attraverso il ricorso al ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997).
Le sanzioni previste dalla disposizione in esame non sono oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, Dlgs 472/1997, vale a dire l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.