Il ritardo di un solo giorno nel pagamento di un tributo non è un elemento sufficiente per elargire una sanzione tasse non pagate per il contribuente. Lo ha stabilito la CTR della Toscana.
Il ritardo di un solo giorno nel pagamento del tributo è sintomatico di assenza di intenzionalità e pertanto non può essere sanzionato. Così ha decretato la Ctr della Toscana con la sent. n. 470/9/18 del 8/3/2018. Secondo quanto asserito, il ritardo di un solo giorno nel pagamento del tributo è sintomatico di assenza di intenzionalità. E pertanto non può essere elargita una sanzione di tasse non pagate.
I giudici hanno evidenziato che un tale minimo ritardo non può inferirsi a una volontà elusiva, essendo determinata unicamente da mera occasionalità.
Sebbene chi non provveda a pagare le tasse entro i termini perentori stabiliti dalla legge debba in generale considerarsi sin da subito moroso, nella realtà concreta non può prescindersi dal tenere adeguatamente conto del caso di specie e dal valutare le circostanze concrete che hanno determinato il ritardo.
Se il contribuente ha posto rimedio nel più breve tempo possibile è illogico sanzionare una circostanza non sorretta dall’elemento psicologico doloso e rientrante in una mera colpa lievissima senza concreto danno erariale. Un giorno di ritardo nel pagamento delle tasse, non rappresenta certo un fattore di rischio per l’integrità delle casse dello Stato.
Attualmente lo strumento per mettersi in regola è quello del ravvedimento. In buona sostanza, prima si paga le tasse dovute e più basse saranno le sanzioni applicate.