Chi presenta la dichiarazione in forma unificata può differire l’appuntamento fino alla scadenza prevista per il pagamento delle imposte risultanti dal modello Unico 2016. Ultimi giorni a disposizione dei contribuenti Iva tenuti al versamento dell’imposta relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine del 16 marzo è “tassativo” per chi presenta la dichiarazione Iva “in via autonoma” (cioè, non inserita in Unico assieme alla dichiarazione dei redditi), a prescindere dal giorno in cui l’adempimento è effettuato. Ricordiamo che, dall’anno prossimo, il “divorzio” sarà generalizzato, come sancito dalla legge 190/2014 (articolo 1, comma 641): la dichiarazione Iva dovrà essere presentata da tutti i contribuenti entro il mese di febbraio, non più con il modello Unico fino al 30 settembre.
Il versamento va fatto – sempre che l’importo dovuto superi i 10 euro – tramite il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione del codice tributo 6099. La somma è frazionabile in rate (al massimo, nove) di pari importo, di cui la prima deve essere pagata comunque entro il 16 marzo e le altre entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (16 aprile, 16 maggio, e così via); in ogni caso, l’ultima non può andare oltre il 16 novembre. Sulle rate successive alla prima vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera.
Invece, i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma unificata possono differire il versamento del saldo Iva alla scadenza prevista per le imposte risultanti dal modello Unico 2016, quindi 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. In tal caso, l’importo dovuto, comunque rateizzabile fino a novembre in quote costanti con l’aggiunta di interessi dello 0,33% mensile, va maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16 marzo e il 16 giugno.
Riepilogando:
- se il contribuente presenta la dichiarazione Iva autonoma, può scegliere di:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
- se il contribuente presenta la dichiarazione Iva all’interno del modello Unico, può scegliere di:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base a Unico, maggiorando prima l’importo totale da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Sanzioni
Le violazioni alle norme in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni, di natura sia amministrativa che penale. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del saldo Iva, è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ridotta del 50% se la tardività è contenuta entro 90 giorni; per i ritardi fino a 14 giorni, la sanzione è pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La violazione è comunque regolarizzabile tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Sul versante penale, invece, dopo le modifiche apportate dal Dlgs 158/2015 con decorrenza dal 22 ottobre 2015, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta (in precedenza, la soglia era fissata a 50mila euro). Per la consumazione del reato, occorre che l’omissione del versamento si protragga fino al termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, cioè fino al 27 dicembre dell’anno successivo.