salario accessorio 2Mentre il decreto di attuazione della riforma Madia prevede un ulteriore blocco del salario accessorio del 2017 rispetto al tetto dell’anno 2016, la Corte dei conti Toscana torna sulla definizione della base di calcolo dell’articolo 1, comma 236 della legge 208/2015.

 


 

Tutto nasce dalla deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale, ha precisato che nel tetto dell’allora vigente articolo 9, comma 2-bis, non finiscono solo le somme strettamente correlate al “fondo”, ma ogni tipologia di trattamento accessorio anche se pagato con risorse di bilancio.

 

Occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica e la generalità ed astrattezza del quesito. Nel caso in esame, il parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto inoltrato dal legale rappresentate dell’ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Parimenti, risulta integrato anche il presupposto oggettivo, trattandosi di questione generale rientrante nella contabilità pubblica, secondo la 3 nozione offerta nelle deliberazioni n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite e n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie.

 

In particolare, la norma di cui all’ art. 1 comma 236 della l. 208 del 28 dicembre 2015, così dispone:

 

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

 

In particolare, tale disposizione – che riprende la struttura normativa del precedente art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 2010 – stabilisce un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica per il personale. Detto ammontare, infatti:

 

a) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

 

b) deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

 

Tale previsione di carattere generale costituisce il limite massimo per lo stanziamento di risorse destinate al trattamento accessorio del personale (al riguardo, si vedano: deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/2011, deliberazione della Sezione Autonomie n. 26/2014, deliberazioni della Sezione di controllo per la Lombardia n. 205/2016, 145/2016 e n. 123/2016).

 

Il criterio di riferimento della spesa effettivamente sostenuta è – per la disposizione normativa di carattere generale qui richiamata all’art. 1, comma 557- quater della legge n. 296/2013 -, quella del valore medio del triennio 2011/2013, senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali, come confermato nella citata deliberazione n. 16/2016 della Sezione autonomie che sul punto pronuncia il seguente principio di diritto :”Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico egli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, 7 comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.”