ue ruling transfrontalieriDal primo gennaio di quest’anno gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti a scambiare automaticamente le informazioni su tutti i ruling fiscali transfrontalieri emessi, che confluiranno in un repertorio centrale accessibile a tutti i Paesi dell’Ue e alla Commissione europea.

 


Con un comunicato stampa pubblicato ad inizio anno la Commissione fa sapere di aver accolto favorevolmente l’entrata in vigore l’importante novità sullo scambio di informazioni, grazie alla quale tutti gli Stati membri potranno disporre delle informazioni sui ruling fiscali emanati da ogni singolo Paese nei confronti delle società multinazionali che operano all’interno del Territorio dell’Unione. Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha riconosciuto che l’entrata in vigore dello scambio di informazioni sui ruling rappresenta un importante passo avanti nella lotta agli abusi fiscali e ai fenomeni di profit shifting perché consentirà alle Amministrazioni fiscali nazionali di avere le informazioni necessarie per individuare le pratiche abusive ed elusive al fine di adottare prontamente i dovuti provvedimenti.

 

Le nuove norme di trasparenza – Le nuove norme sulla trasparenza fiscale che entrano in vigore nel 2017 sono state adottata dal Consiglio europeo con una direttiva dell’8 dicembre 2015, che ha modificato la direttiva n. 2011/16/UE sullo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale. La modifica si è resa necessaria perché lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento era ostacolato da molte difficoltà di ordine pratico, prima fra tutte il potere discrezionale di ogni Stato membro di decidere quali altri Stati dovessero essere informati dell’esistenza di un accordo. Da qui la necessità di creare una banca dati comune a livello europeo, accessibile indistintamente a tutti gli Stati membri e alla stessa Commissione, in cui sono conservate le informazioni sui ruling caricate dal singolo Paese, che sostituirà l’attuale sistema di scambio di informazioni che avviene per posta elettronica protetta. Ai sensi del nuovo articolo 21 della direttiva 2011/16/UE, il registro centrale sarà istituito e dotato dell’idoneo supporto tecnico entro il 31 dicembre 2017 e vi confluiranno tutte le informazioni sugli accordi e sui ruling, a cui avranno accesso tutte le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione.

 

Ruling preventivo transfrontaliero e accordo preventivo sui prezzi di trasferimento – In linea generale un “ruling fiscale” è la garanzia che l’autorità fiscale di uno Stato membro fornisce al contribuente, sulle modalità con cui alcuni aspetti della tassazione saranno trattati in quel caso specifico. Un “accordo preventivo sui prezzi di trasferimento” è un tipo specifico di ruling fiscale emanato da un’autorità fiscale nazionale, per determinare le modalità e gli altri dettagli rilevanti dei prezzi applicabili a un trasferimento di beni o servizi tra imprese. La direttiva 2011/16/UE viene integrata con una definizione puntuale degli accordi oggetto di scambio. In particolare per “ruling preventivo transfrontaliero” deve intendersi qualsiasi accordo, comunicazione o altro strumento, anche emanato nel corso di una verifica fiscale, che soddisfi le seguenti condizioni:

 

 

  • deve essere emanato o modificato dall’autorità fiscale di uno Stato membro;
  • deve essere emanato nei confronti di una determinata persona o gruppo di persone, che hanno il diritto di invocarlo;
  • deve avere ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente la normativa nazionale in materia di imposte sui redditi;
  • deve essere correlata ad un’operazione transfrontaliera, che può comprendere ad esempio la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni o servizi o l’utilizzo di beni materiali o immateriali, anche se la persona destinataria del ruling non partecipi direttamente.

 

 

“L’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento” si differenzia dal precedente perché stabilisce, preliminarmente alle operazioni transfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri per la fissazione dei prezzi di trasferimento (a cui l’impresa trasferisce beni o servizi infragruppo) applicabili a tali operazioni o determina gli utili attribuibili a una stabile organizzazione

 

L’ambito di applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni – Per tutti gli accordi emanati, modificati o rinnovati dal 1° gennaio 2017, le autorità competenti dello Stato membro comunicheranno, mediante lo scambio automatico, le informazioni rilevanti a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea mediante registrazione nel nuovo registro centrale. Sono inoltre fissate regole precise per gli accordi e i ruling emanati prima del 2017. In particolare, nell’ipotesi in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati emanati, modificati o rinnovati tra il primo gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, la comunicazione al registro centrale avverrà a condizione che essi siano ancora validi alla data del primo gennaio 2014. Per gli accordi emanati, modificati o rinnovati tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, tale comunicazione avviene indipendentemente dal fatto che siano o meno ancora validi. La normativa europea conferisce agli Stati membri una specifica esclusione dall’obbligo di comunicazione per gli accordi e i ruling antecedenti al primo aprile 2016. Infatti, gli Stati membri avranno la possibilità (non l’obbligo) di escludere dallo scambio di informazioni ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati a favore di imprese il cui fatturato netto annuo non superi i 40 milioni di euro a livello di gruppo. Tuttavia, tale esenzione non si applica alle imprese che si occupano principalmente di attività finanziarie o di investimento.

 

L’ambito di applicazione del nuovo scambio di informazioni, il cui primo invio dovrebbe aver luogo entro il primo settembre 2017, riguarda i seguenti elementi:

 

 

  • identificazione della persona, diversa da una persona fisica, o del gruppo di persone cui appartiene;
  • data di emanazione e sintesi del contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, nei limiti del rispetto del divieto di divulgare segreti commerciali o informazioni contrarie all’ordine pubblico;
  • data di inizio e di conclusione del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata;
  • importo dell’operazione o della serie di operazioni;
  • descrizione dell’insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
  • identificazione degli altri eventuali Stati membri che possono essere interessati dall’accordo.

 

 

A fini statistici, gli Stati membri dovranno fornire, entro il primo gennaio 2018, le medesime informazioni riguardanti tutti i ruling transfrontalieri emanati dall’inizio del 2012. Sulla base di tali dati, la Commissione europea presenterà, entro il primo gennaio 2019, una relazione per fornire un quadro d’insieme e una valutazione delle statistiche e di tutte le informazioni ricevute.