rottamazione-cartelle-via-alla-seconda-faseRottamazione Cartelle, via alla Seconda Fase. Il 15 maggio era l’ultimo giorno per presentare istanza al fine di aderire alla definizione agevolata. Cosa succede ora?


Entro il 30 giugno 2018, verrà inviata la “Comunicazione delle somme dovute”, gli importi da pagare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello di adesione.

 

· Per i debiti affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, sono previste in un massimo di 5 rate del 20% ciascuna (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019)

 

· Per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2016, la legge prevede  un massimo di 3 rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Le prime due rate ciascuna pari al 40% del debito definito, mentre la terza il restante 20 per cento.

 

Invece, per cartelle o avvisi interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, con rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016, è prevista una prima comunicazione entro giugno con l’importo dovuto per regolarizzare le rate del 2016 (da pagare entro il 31 luglio 2018).

 

Successivamente, entro settembre 2018, arriverà la “Comunicazione” per la definizione agevolata.

 

Come previsto dalla legge, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

 

Una volta presentata la domanda il contribuente dovrà attenderne l’esito, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà comunicare entro il 30 giugno 2018:

 

a) in caso di accoglimento della domanda, la comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della definizione, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento;

 

b) se la domanda viene respinta, nella comunicazione verranno indicate le specifiche motivazioni che non rendono rottamabile il debito (cartella/avviso) indicato nella domanda di adesione.

 

Il mancato pagamento, totale o parziale, anche solo di una delle rate previste determina la decadenza dalla rottamazione e perdita dei relativi benefici. Inoltre, il debitore non potrà più ottenere la dilazione del debito ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.