Sono arrivate le comunicazioni da parte di Equitalia relative alla “rottamazione delle cartelle”.
Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione, Equitalia ha previsto 5 tipologie casistiche:
AT – Accoglimento totale della richiesta: c’è un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
AP – Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, c’è un importo da pagare;
AD – Sia per i debiti “rottamabili” che per gli eventuali debiti non “rottamabili” non si deve pagare nulla;
AX – Per i debiti “rottamabili” non si deve pagare nulla mentre c’è un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili”;
RI – Rigetto: i debiti che sono stati indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi c’è un importo da pagare.
Tuttavia, si sono verificati dei casi di difformità tra quanto indicato dal contribuente nell’adesione e quanto indicato da Equitalia nella comunicazione.
L’Agente della riscossione renderà disponibile sul proprio sito (i primi di luglio) un apposito servizio per segnalare l’anomalia.
In particolare:
· se non si riscontra la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi che erano stati indicati nella dichiarazione di adesione, per non perdere i benefici della definizione agevolata, gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione devono essere pagati entro il termine di scadenza del 31 luglio e dovranno essere segnalate le sole cartelle/avvisi che hai riscontrato come mancanti;
· se si riscontrano la presenza di cartelle o di avvisi che non erano state indicate nella dichiarazione di adesione, per non perdere i benefici della definizione agevolata gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione devono essere pagati entro il termine di scadenza del 31 luglio e dovranno essere segnalate le sole cartelle/avvisi che non erano state indicate.