rottamazione-cartelle-esattoriali-2023-mille-euroEcco alcuni chiarimenti sulla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a mille euro, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2023.


Si avvicina la scadenza per aderire alla rottamazione delle cartelle prevista dalla Legge di Bilancio 2023 che permette di mettersi in regola senza versare interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Scopriamo nello specifico quali sono le regole relative allo stralcio dei debiti fino a mille euro.

Rottamazione cartelle esattoriali 2023 fino a mille euro

La legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Le disposizioni sono state successivamente ritoccate dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge 14/2023).

Secondo le modifiche introdotte dalla legge entra in vigore:

  • il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale;
  • e l’introduzione per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

Di conseguenza, la norma ha pertanto previsto le seguenti proroghe:

  •  il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  • fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

Cosa rientra nel perimetro dello “Stralcio”

La norma stabilisce che:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Cosa risulta escluso dal perimetro dello “Stralcio”

La misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro, infine, non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice