rottamazione cartelle EquitaliaPer beneficiare della rottamazione delle sanzioni e degli interessi previsti nelle cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 si può scaricare la domanda, compilarla e inviarla o depositarla presso lo sportello Equitalia entro il 22 gennaio 2017.

 

La rottamazione parziale riguarda i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.

 

La sanatoria vale anche per le notifiche di accertamento dell’Agenzia delle entrate e riguarda Irpef, Irap, Ires, contributi previdenziali ed Inail, Iva, esclusa quella dovuta da import e multe stradali. Anche se su queste ultime bisogna versare interessi legali e spese di notifica. Su tasse e contributi la rottamazione consentirà di non pagare le sanzioni e i salatissimi interessi di mora.

 

La rottamazione (articolo 6 Dl 193/2013) prevede la possibilità di saldare le pendenze con il Fisco (pagando fino a quattro rate) con uno sconto sulle sanzioni (non sull’imposta, che invece sarà interamente dovuta). Chi aderisce alla definizione agevolata pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

 

Sul modulo di adesione, che ha il codice “DA1” i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia per le quali chiedono la definizione agevolata, definendo la modalità di pagamento (in unica soluzione o dilazionato in un massimo di quattro rate, l’ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018).

 

In allegato il modulo per presentare la domanda.