camera deputati b_nArgomento di dibattito le disposizioni del decreto legge 193/2016, collegato alla manovra di finanza pubblica 2017-2019. L’Agenzia delle Entrate è particolarmente coinvolta, in quanto il provvedimento, oltre a potenziare la riscossione e a decretare lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e la nascita, dal 1° luglio 2017, dell’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate–Riscossione, adotta anche importanti misure per il recupero dell’evasione fiscale.

 

Di questo ha parlato ieri il direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi, alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, presso la Sala del Mappamondo.
 

Le misure per il recupero dell’evasione fiscale

 

Il leitmotiv che accomuna le ultime disposizioni è la volontà di spostare l’operato degli uffici fiscali sulla prevenzione piuttosto che sui controlli successivi, aderendo agli orientamenti dell’Ocse che, insieme al Fondo monetario internazionale, ha evidenziato – nella sua relazione sullo stato della fiscalità del nostro Paese – l’assenza delle dichiarazioni periodiche Iva e, di conseguenza, l’impossibilità di intercettare tempestivamente le irregolarità riguardanti il tributo, con relativa possibilità di correzione agevolata.

 

Dunque, per rendere più efficienti i controlli in materia di Iva e favorire una maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti, gli adempimenti comunicativi, oggi assolti tramite lo “spesometro integrato”, vengono sostituiti da una comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

 

Non ci sono aggravi per il contribuente in quanto si tratta di informazioni che, essendo necessarie per gli ordinari adempimenti connessi al tributo, ha già a sua disposizione. La comunicazione, quindi, potrà essere predisposta in modo automatizzato, partendo dai dati obbligatoriamente tenuti ai fini contabili; inoltre, sarà sufficiente una sola estrazione dal data base contabile, poiché il formato da utilizzare (Xml) consente di riportare i dati delle fatture e quelli di riepilogo Iva unitariamente: i contribuenti potranno inviare una sola comunicazione all’Agenzia. In più, ai contribuenti di minori dimensioni, che dovranno adeguare i software in uso, sarà riconosciuto un credito d’imposta.

 

Del resto, l’amministrazione fiscale sta assumendo sempre più il ruolo di “facilitatore attivo” di tax compliance mediante l’acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende. Un orientamento caldeggiato anche dall’Ocse, che suggerisce di sfruttare le leve della tecnologia in questo ambito.

 

Grazie all’acquisizione periodica dei dati, l’Agenzia potrà avere un confronto preventivo con il contribuente, improntato alla trasparenza: le situazioni anomale tra i valori comunicati e quelli ricostruiti saranno oggetto di una lettera di alert, consentendo al contribuente di fornire chiarimenti o di correggere il suo comportamento mediante ravvedimento.

 

E ancora. I contribuenti che sceglieranno di trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute avvalendosi della fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio, trattabili automaticamente dall’Agenzia, saranno esonerati dalla comunicazione dei dati fattura, acquisendo inoltre il diritto ai rimborsi prioritari e la riduzione di un anno dei termini di accertamento nel caso in cui i pagamenti delle operazioni attive e passive avvengano in modalità tracciata.

 

Voluntary disclosure: dall’introduzione alla riapertura dei termini

 

“Una maggiore compliance da parte dei contribuenti in tempi rapidi e senza dover necessariamente ricorrere a onerose attività di controllo”. Il direttore delle Entrate ripercorre le tappe normative della procedura di collaborazione volontaria a partire dalla legge 186/2014, fino ad arrivare al Dl 193/2016 che ha previsto la riapertura dei termini di adesione e ha dato la possibilità di regolarizzare anche i contanti e valori al portatore.

 

La norma istitutiva ha previsto una procedura di collaborazione volontaria internazionale e una nazionale. La prima (articoli da 5-quater a 5-septies del Dl 167/1990) consente di regolarizzare la posizione dei contribuenti che hanno violato gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, ossia non hanno indicato in dichiarazione il valore degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute all’estero. La seconda (articolo 1, comma 2, legge 186/2014), invece, ha previsto, per i contribuenti non destinatari degli obblighi sul monitoraggio fiscale, la definizione delle eventuali violazioni dichiarative ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, dell’Irap e dell’Iva, nonché le violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Il termine finale per aderire alla procedura era fissato al 30 settembre 2015, poi prorogato al 30 novembre 2015, con possibilità di integrare l’istanza fino al successivo 30 dicembre.

 

Alla scadenza del 30 novembre 2015 sono state 129.620 le domande di adesione pervenute, di cui 127.383 riguardano la collaborazione volontaria internazionale, 1.509 quella nazionale e 783 si riferiscono alla contestuale emersione di evasione nazionale e internazionale. È di circa 61,7 miliardi di euro il valore degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria emersi con la procedura di collaborazione volontaria.

 

Dl 193/2016: un’altra chance per mettersi in regola

 

Con la riapertura dei termini per aderire alla voluntary disclosure, sottolinea il direttore dell’Agenzia, i contribuenti hanno una nuova opportunità per la definizione della propria posizione fiscale. L’articolo 5-octies del decreto legge 167/1990 (introdotto dal Dl 193/2016) consente di aderire alla procedura fino al 31 luglio 2017, con integrazione ammessa fino al 30 settembre 2017. L’Agenzia, con comunicato stampa del 25 ottobre scorso, ha precisato che, anche se la norma dispone che le nuove domande siano presentate secondo le modalità previste da un provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 193, coloro che intendono inviare da subito l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il precedente modello.

 

Le violazioni per le quali è consentita la riapertura dei termini sono le stesse previste dalla vecchia procedura di collaborazione volontaria, commesse fino al 30 settembre 2016. Ne sono esclusi coloro che già hanno presentato istanza per la precedente versione, direttamente o per interposta persona. La nuova procedura prevede un diverso iter procedimentale per il suo perfezionamento. Infatti, il contribuente deve provvedere spontaneamente a versare in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 (ovvero in un massimo di tre rate mensili, di cui la prima entro quella stessa data) quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

 

La precedente procedura, invece, prevedeva che, dopo la presentazione dell’istanza, l’Agenzia invitasse il contribuente al contraddittorio e il procedimento si concludeva con la definizione di tale invito o mediante accertamento con adesione. Nella nuova procedura, il procedimento di accertamento è eventuale, subentrando solo in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge. È stata introdotta, inoltre una nuova ipotesi di reato penale per chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la procedura di collaborazione volontaria preclude la punibilità.

 

Ammessi i contanti, se non riconducibili ad attività illecite

 

La collaborazione volontaria può essere attivata anche per l’emersione di contanti o valori al portatore. In questo caso, però, il contribuente deve provvedere a:

 

 

  • rilasciare, unitamente all’istanza, una dichiarazione con cui attesta che l’origine di tali valori non derivi da reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del Dl 167/1990
  • effettuare l’apertura e l’inventario di eventuali cassette di sicurezza in cui sono custoditi i valori, in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto con apposito verbale
  • depositare contanti e valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati.