rivalutazione-beni-partecipazioni-agenzia-entrateIn risposta a diversi interrogativi in materia di rivalutazione di beni e partecipazioni l’Agenzia delle Entrate ha emesso un documento con chiarimenti, attraverso l’interpello n. 17/2024, fornendo indicazioni cruciali per il corretto trattamento di questa operazione.


La recente rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, operata grazie alla normativa introdotta a partire dal 2020, ha suscitato diverse domande in merito alla sua gestione, in particolare per quanto riguarda l’affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione.

Il contesto, delineato dall’articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020, consentiva ai soggetti indicati nell’articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi di rivalutare beni d’impresa e partecipazioni, escludendo gli immobili legati direttamente all’attività di impresa. La rivalutazione poteva interessare sia beni mobili che immobili, permettendo una maggiore flessibilità rispetto alle normative precedenti.

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha fornito di recente indicazioni chiare e puntuali su come affrontare l’affrancamento in proporzione, garantendo un’applicazione corretta delle normative in materia di rivalutazione di beni e partecipazioni.

Rivalutazione di beni e partecipazioni, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’affrancamento, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 110, consentiva di liberare, in tutto o in parte, la riserva vincolata al regime di sospensione d’imposta generato dalla rivalutazione. Questo processo prevedeva il versamento di un’imposta sostitutiva, rendendo disponibile la riserva per utilizzi civilisticamente consentiti, come la distribuzione ai soci senza oneri impositivi aggiuntivi.

L’interpello affronta due specifiche questioni sollevate dall’istanza. Nel primo caso, si chiede come effettuare l’affrancamento parziale, e l’Agenzia delle Entrate indica che il saldo attivo di rivalutazione deve essere ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della rivalutazione stessa.

Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla modalità di ricostituzione della riserva di rivalutazione in sospensione in caso di scissione parziale, l’Agenzia specifica che si applica il criterio specifico di ripartizione previsto dall’articolo 173, comma 9, del TUIR. In questo contesto, la riserva andrà ricostituita in relazione ai beni rivalutati attribuiti alle beneficiarie e a quelli rimasti alla società scissa.

Il testo della risposta ad interpello emesso dall’Agenzia delle Entrate

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it