Ristrutturazione con ampliamento, detrazioni fiscali vanno applicato secondo regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 150/2019.
L’Agenzia delle Entrate nella Risposta 150/2019 chiarisce la faccenda con una risposta ad un’impresa di costruzione che intende realizzare un intervento edilizio di ristrutturazione e ampliamento su un immobile recentemente acquistato e da rivendere successivamente a terzi.
Ristrutturazione con ampliamento, detrazioni fiscali
La qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e che la condizione di rispetto della volumetria dell’edificio preesistente deve essere asserita da professionisti abilitati in sede di presentazione del progetto al competente Sportello Unico per l’Edilizia.
Ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova
costruzione.
Purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex articolo 3, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sostanzialmente quello che la disposizione normativa richiede è che la volumetria dell’edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi.
Qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Per le spese di acquisto sostenute fino al 31 dicembre 2019, la detrazione, da ripartire in 10 rate annuali, è pari al 50% e spetta su un importo massimo di spesa di 96mila euro. Dal 2020, il bonus tornerà al 36%, su un importo massimo di 48mila euro.