Risorse per le Posizioni Organizzative negli Enti Locali: alcune indicazioni.
La struttura del fondo delle risorse decentrate è conosciuta: da una parte ci sono le risorse stabili che si consolidano nel tempo, dall’altra ci sono le risorse variabili che sono a possibile incremento discrezionale annuale da parte dell’amministrazione. Quest’ultime, come tutti sappiamo, non sono obbligatorie e possono essere stanziate solo in forza di una volontà espressa da parte dell’ente, con precisi stanziamenti di bilancio, per specifiche finalità e modalità e, da ultimo, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
E adesso veniamo al dunque.
L’articolo 7, comma 4, lettera u), del CCNL 21 maggio 2018 prevede che sia oggetto di CONTRATTAZIONE l’incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate. Detta più semplice: se si aumenta il valore destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e questo comporta una riduzione del fondo per rispettare il limite dell’anno 2016, lo si può attuare solo previa CONTRATTAZIONE.
Cosa vuol dire, però, “riduzione del fondo”? Ad esempio: il mancato stanziamento della medesima somma di parte variabile dell’anno precedente è una “riduzione del fondo”? Perché se l’ente nel 2016 (anno del limite) avesse somme di parte variabile elevate, potrebbe stanziarne di meno nel 2018 e utilizzare la differenza per finanziare il maggior costo delle posizioni organizzative. Ma questo, sarebbe da contrattare? Di fatto non si attua una riduzione del fondo, ma semplicemente l’amministrazione stanzia volontariamente e legittimamente meno risorse.
Se volete, invece, maggiori informazioni sulle posizioni organizzative negli Enti Locali, potete consultare il quaderno ANCI con le istruzioni a questo link.