Stop alle dimissioni in bianco. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto 15 dicembre 2015 che contiene i nuovi moduli da utilizzare dal lavoratore per manifestare la volontà di dimettersi o di risolvere in via consensuale il rapporto di lavoro. Il provvedimento costituisce attuazione dell’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 sulle semplificazioni del rapporto di lavoro, provvedimento che è entrato in vigore il 24 settembre 2015. La risoluzione del rapporto di lavoro sarà possibile solo attraverso la compilazione di specifici moduli telematici che saranno resi disponibili sul sito internet del ministero in modo da attribuire data certa alla cessazione del rapporto.
La novità è volta a contrastare la pratica (riguardante prevalentemente le lavoratrici) delle cd. dimissioni “in bianco“, consistente nel far firmare le dimissioni al lavoratore al momento dell’assunzione (in bianco, appunto) e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole.
I contenuti. Il decreto prevede, che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere fatte, a pena di inefficacia, dal lavoratore esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito del Ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore avrà comunque la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. I moduli allegati al decreto stabiliscono i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
Nel provvedimento si precisa, tra l’altro, che la trasmissione dei moduli telematici può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. Infine, si prevede che le nuove modalità di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non trovino applicazione per il lavoro domestico e qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi c.d. protette (di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003).
Resta comunque confermato che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del lavoro.
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