La nuova Riforma della Riscossione, nella fattispecie la disciplina sui versamenti spontanei, comprende anche le multe o esse sono escluse?
Tra le questioni sollevate assume particolare rilievo l’individuazione del perimetro applicativo della norma, limitato al «versamento spontaneo» delle entrate. Alcuni chiarimenti sull’applicazione o meno sulle multe arrivano da una dell’Anacap (Associazione nazionale aziende concessionarie entrate locali).
Entra in vigore, il 1 ottobre 2017, l’art. 2-bis del decreto legge n. 193/2016, convertito nella L. n. 225 del 01/12/2016, che testualmente prevede:
“In deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesorerie dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente della tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori…”
Per definire esattamente il significato di “versamento spontaneo” non ci si può che riferirsi al pagamento effettuato dal contribuente di propria iniziativa in adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Tale forma di adempimento è, quindi, ontologicamente diversa dal pagamento (versamento) effettuato dal contribuente a seguito di atti emessi dall’Ente creditore o dal soggetto da questi delegato, di talché in tutti i casi in cui il contribuente effettui liberamente nei modi e nelle forme indicate in un atto emesso e notificato a cura dell’Ente (accertamento, invito, diffida, ingiunzione ecc.), il suo adempimento non può qualificarsi spontaneo.
Le considerazioni che precedono valgono anche per il versamento delle entrate extratributarie. A tal proposito è stato posto alla scrivente il quesito diretto a conoscere se il pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada elevate dai Comandi di Polizia Municipale siano soggetti allo stesso regime. La risposta, a ragion veduta, non può che essere in linea con quanto si è detto innanzi, Il pagamento della contravvenzione è la fase conclusiva di un articolato procedimento che inizia con la rilevazione dell’infrazione stradale, cui fa seguito la contestazione formale attraverso la notifica del relativo verbale e l’invito a pagare una somma in ragione dell’infrazione commessa. Si tratta, quindi, non di versamento spontaneo ma di un adempimento collegato ad una sanzione amministrativa contestata all’autore o al responsabile civile, dalla Polizia municipale, di tal ché il versamento non può considerarsi spontaneo e va , per giunta, eseguito con le modalità e nei termini stabiliti nel verbale di contravvenzione.
In tal senso si è peraltro espresso l’Ifel con la nota del 22 dicembre 2016, evidenziando che non soggiacciono al nuovo regime i versamenti conseguenti ad atti di accertamento o a ingiunzioni di pagamento. Ne consegue che anche le multe al codice della strada sono fuori dalla nuova disciplina.