IVAFEAggiunto un ulteriore tassello alle disposizioni sul sistema opzionale di tassazione dei servizi elettronici, che semplifica gli adempimenti fiscali degli operatori del settore.

 

Pubblicato in Gazzetta il decreto Mef 20 aprile 2015 con le modalità di riscossione e di ripartizione dell’Iva relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettroniche eseguite, da parte di contribuenti che aderiscono ai regimi speciali “Mini one stop shop”, nei confronti di persone non soggetti passivi Iva stabilite in altri Stati membri.

 

In pratica, l’adesione facoltativa ai regimi in vigore dal 1° gennaio scorso, che consente ai soggetti registrati al portale Moss (provvedimento del 30 settembre 2014) di eseguire attraverso il sito dell’Agenzia dichiarazione trimestrale e versamento dell’imposta, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato membro di consumo.

 

Il servizio, dunque, semplifica gli adempimenti degli operatori, dopo le nuove regole sulla territorialità dell’Iva, in base alle quali la tassazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, effettuate da soggetti passivi Ue o extra Ue, nei confronti di clienti privati residenti nell’Unione europea, avviene nello Stato membro del consumatore finale e non in quello del prestatore.
Sul piano interno, tale regime opzionale è disciplinato dai nuovi articoli 74-sexies e 74-septies del Dpr 633/1972, inseriti dal Dlgs 42/2015.

 

Addebito o bonifico

Il decreto in esame prevede, in primo luogo, che il versamento dell’Iva, da parte SIA dei soggetti Ue che extra Ue, avvenga senza possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione:

 

  • con addebito sul proprio conto corrente aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia. In questo caso, nella richiesta di addebito (inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il portale Moss), va indicato il codice Iban del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento

 

  • nel caso in cui il soggetto passivo non disponga di un conto, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, specificando nella causale del bonifico il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

 

Ripartizione dell’Iva ed eccedenze di versamento

L’Iva riscossa è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell’imposta già attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d’imposta.
Se il versamento dell’imposta è inferiore al dovuto, la ripartizione avviene proporzionalmente all’imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo. Nel caso opposto in cui l’ammontare dei versamenti effettuati sia superiore all’imposta dovuta, l’eccedenza è rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

 

Rendicontazione

Le somme affluite presso la contabilità speciale della tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, che al 31 dicembre di ogni anno risultino inutilizzate, restano a disposizione dell’Agenzia per la ripartizione dell’Iva riscossa e l’esecuzione dei rimborsi.