DOMANDA:
Il D.l. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012, reca alcune rilevanti novità in materia di nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra enti proprietari delle strade ed enti “accertatori” delle sanzioni rilevate con autovelox, che stanno generando non pochi dubbi interpretativi. A quale normativa si deve fare riferimento in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto Interministeriale in attuazione dell’art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120, al fine di garantire l’efficacia dell’attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale ed agevolare la predisposizione degli atti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni?
RISPOSTA:
Non si ritiene abrogato il comma 3 dell’art. 25 della Legge n. 120/2010. L’applicabilità della norma, infatti, è riferita solo dall’esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del Decreto Interministeriale citato ed in ogni caso all’esercizio finanziario successivo a quello in corso.
Ritenendo altresì esplicita la previsione contenuta all’art. 4- ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/201e quindi riferita anche ai proventi dell’esercizio finanziario dell’anno 2014, ai fini della successiva trasmissione delle informazioni richieste si raccomanda – anche per l’anno in corso – di prestare la massima attenzione circa l’obbligo di destinazione dei proventi stessi secondo quanto previsto e di procedere, nelle more dell’emanazione del Decreto Interministeriale, ad una gestione separata tra le informazioni relative ai proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 142 e quelli relativi alle altre violazioni.
In questo senso si è espressa ANCI con una nota interpretativa, in linea con quanto già anticipato nelle precedenti, circa le disposizioni in questione, nelle more dell’emanazione del Decreto Interministeriale sopra citato.
Infine, circa la trasmissione delle informazioni citate si ritiene che in mancanza del supporto informatico previsto ed in assenza di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati, tale incombenza potrà non essere osservata.
FONTE: Asfel (Associazione servizi finanziari enti locali)