Dovrei effettuare una rinuncia all’eredità. Cosa comporta? Entro che termini va pagata la tassa di registrazione per non incorrere in eventuali sanzioni?
Carmela Antonuccio
La rinuncia all’eredità è una dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto. Tale atto deve essere frutto di una scelta libera da condizioni e da termini, gratuita e a favore di tutti gli altri chiamati all’eredità. La rinuncia fa cessare gli effetti verificatisi nei confronti dell’erede a seguito dell’apertura della successione che, pertanto, rimane completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione. La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile. Infatti, il rinunziante, se non è passato il termine decennale di prescrizione, conserva la facoltà di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Deve essere presentata al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o a un notaio su tutto il territorio dello Stato, entro tre mesi dalla morte se si è in possesso di beni ereditari o entro dieci anni, in caso contrario. Occorre presentare una marca da bollo da 16 euro, da applicare all’originale dell’atto, ed effettuare un versamento di 200 euro con modello F23, indicando il codice tributo 109T. La ricevuta del versamento va consegnata in cancelleria subito dopo il pagamento, che deve avvenire il giorno dell’atto.