rimborso-tari-corte-dei-contiCon la determinazione n. 139/2018 sul Rimborso TARI la Corte dei Conti fornisce alcune indicazioni molto utili: approfondiamo la questione.


La Corte dei conti, in sintesi, ha stabilito che devono essere i giudici tributari o amministrativi, a decidere se la parte variabile sui box vada restituita ai cittadini. Ai Comuni, invece, è stata data la possibilità di usare la fiscalità generale per coprire eventuali buchi di bilancio.

 

La decisione

 

La legge stabilisce che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia” (comma 683 cit.).

 

Il piano finanziario della TARI deve assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio” e “tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili”.

 

Dunque tra le componenti dei costi, il piano finanziario deve tenere conto dei “crediti inesigibili” vantati dall’ente comunale a titolo di tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti, ma non necessariamente anche delle quote rimborso dei tributi che in ragione dell’esercizio del potere di autotutela si ritengono non più dovuti.

 

Ne consegue che qualora il Comune, a partire dall’anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d’ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come “costo del servizio”.

 

Dunque la Corte dei Conti esprime il seguente principio di diritto: «il rimborso della quota variabile della TARI non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale».

 

La situazione

 

Duplicazioni ed errori di calcolo hanno quindi fatto scattare le istanze di rimborso da parte di moltissimi cittadini, ma finora non si è mosso nulla, con i Comuni trincerati dietro barriere burocratiche impenetrabili.

 

Chi ha pagato la quota non dovuta ha cinque anni di tempo dal versamento per chiedere il rimborso; il Comune, a sua volta, ha 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per effettuare il pagamento. In alternativa al rimborso, si può chiedere la compensazione sulla bolletta dell’anno successivo.

 

In allegato il testo completo della determinazione della Corte dei Conti.