Disponibile un parere della Corte dei Conti in merito alla nuova disciplina prevista dall’articolo 86, comma 5, del Tuel, circa al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali, in particolare sull’esatta portata dell’espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Sindaco del Comune di Foggia chiede alla Sezione un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7 bis d.l. 78/2015 ,conv. con mod. dalla l. 125/2015, che ha sostituito l’art 86 co. 5 Tuel. La disposizione sancisce che Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o 2 di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a)assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b)presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
Sulla base di quanto sopra, il Sindaco chiede di conoscere: 1) “l’esatto significato e la portata dell’espressione ‘senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica’ posto che per far fronte alle richieste degli amministratori sembrerebbe inevitabile l’istituzione di una nuova e specifica voce di bilancio peraltro di significativo importo”; 2) “se è legittimo che l’Ente si doti in proposito di un regolamento con norme più restrittive rispetto alle sole condizioni per il rimborso poste dal nuovo comma 5 dell’art 86 Tuel”; 3) “se è possibile soddisfare le richieste presentate da alcuni amministratori prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125 senza che ciò configuri un debito fuori bilancio.
Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.
Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici. Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte. Sulla questione della rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del mandato questa Corte è intervenuta più volte, sottolineando l’estraneità della materia al concetto di contabilità pubblica come sopra delineato.
In particolare, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.3/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014, ha sancito che è “inammissibile il quesito posto sulla rimborsabilità delle spese legali … in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità pubblica”, precisando che il fatto stesso che la materia della rimborsabilità delle spese legali sia oggetto di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini costituisce un “indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica”, trattandosi di “fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”. A tale orientamento si è conformata, ai sensi dell’art.6, co.4 del d.l. n.174/2012, questa Sezione che ha più volte ribadito l’inammissibilità oggettiva dei quesiti inerenti alla rimborsabilità delle spese legali (deliberazioni n. 90/PAR/2014, n.94/PAR/2014, n.96/PAR/2014, n.52/PAR/2015, n.112/PAR/2015, n.129/PAR/2015, n. 16/PAR/2016).
Per leggere il testo completo del Parere della Corte dei Conti potete consultare il file in allegato a questo articolo.