IVA sanzioniLa fattispecie sub judice ha ad oggetto un diniego di rimborso dell’Iva versata in rivalsa da parte di un’università gestore di un policlinico e produttore di servizi sanitari sugli acquisti di beni destinati ad attività esenti. Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria contesta la legittimazione passiva dell’università cessionaria a chiedere detto rimborso, in quanto la medesima non sarebbe titolare di un valido credito restitutorio nei confronti dell’erario.

 

In tale stato di cose, la suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 17169/2015 ribadisce che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di Iva, soggetto legittimato a richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria (e, conseguentemente, obbligato alla restituzione di quanto versato nei confronti del cessionario) è unicamente il cedente. Ciò, in quanto dal compimento di un’operazione imponibile discenderebbero tre rapporti distinti, seppur collegati: uno tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta; uno tra il cedente e il cessionario, in ordine alla rivalsa e un altro (eventuale) tra l’Amministrazione finanziaria e il cessionario, riguardante la detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa, quando il cessionario è a sua volta un soggetto passivo Iva.

 

Pertanto, ne consegue che “solo il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell’amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa” (in tal senso: Cassazione, 29 aprile 2003, n. 6632, e 14 marzo 2012, n. 4020). Il suddetto principio di diritto è valevole per tutte le ipotesi in cui il cessionario rivesta la posizione di consumatore finale, ossia di soggetto definitivamente inciso dall’imposta. Tale circostanza si verifica non solo quando il cessionario non è un soggetto passivo Iva, ma anche ogniqualvolta gli acquisti effettuati dal cessionario siano destinati in via esclusiva alla realizzazione di operazioni esenti o non imponibili, con la conseguenza che grava definitivamente a carico del medesimo l’Iva versata in rivalsa al cedente.

 

Viceversa, il rapporto tributario tra cessionario e Amministrazione finanziaria, con conseguente diritto del primo di rivolgersi direttamente a quest’ultima per ottenere il rimborso, riemerge “tutte le volte in cui l’indebita IVA versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio della attività economica, venga a riflettersi sulla liquidazione della imposta nella dichiarazione annuale del contribuente”; ossia per tutti gli acquisti destinati alla realizzazione di operazioni imponibili, in relazione ai quali sorge il diritto alla detrazione dell’Iva assolta “a monte” in capo al cessionario (in tal senso, Cassazione, 26 ottobre 2012, n. 18425).