Pubblicato sulla G.U. 8 gennaio 2018, n. 5 il decreto 22 dicembre 2017 del Mef con le modalità di attuazione delle nuove regole sui rimborsi da conto fiscale fissate dalla manovra correttiva del governo.
Adottate le regole attuative per l’esecuzione dei rimborsi da conto fiscale: con il decreto 22 dicembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri), infatti, il Mef ha emanato le disposizioni applicative delle nuove modalità di effettuazione dei rimborsi introdotte dal Dl 50/2017.
I rimborsi da conto fiscale per i soggetti Iva a cui si applica lo split payment saranno più veloci: poiché la riduzione dei tempi è quantificata in circa 20/25 giorni, si passerà, infatti, da rimborsi erogati in 90 giorni a rimborsi che potranno essere accreditati alle imprese in circa 65 giorni.
Il conto fiscale
La legge 413/1991 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, mentre è facoltativa per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge (articolo 78, commi 27 e seguenti).
Successivamente, con il decreto n. 567 del 28 dicembre 1993, sono state stabilite le regole attuative del conto fiscale. Il recente Dl 50/2017 (decreto conti pubblici – articolo 1, comma 4-bis) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dal Dlgs 241/1997 (articolo 22, comma 3).
La stessa disposizione ha altresì demandato a un successivo decreto del Mef il compito di disciplinare le relative modalità di attuazione (comma 4-ter).
Il decreto 22 dicembre 2017
Il decreto in esame, quindi, è stato adottato sulla base di quanto previsto dalla disposizione appena ricordata. Di seguito, una sintesi dei suoi contenuti.
Ambito di applicazione
Le disposizioni del decreto si applicano, quindi, ai rimborsi da conto fiscale pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono.
Definizioni
L’articolo 2 del decreto contiene alcune definizioni utili per l’applicazione delle disposizioni in esame:
- struttura di gestione: è l’apposita struttura individuata dall’articolo 22, comma 3, Dlgs 241/1997
- ambito provinciale: è la struttura territoriale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e di Riscossione Sicilia spa competente per il rimborso
- ufficio: è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il rimborso
- data di erogabilità: è la data a partire dalla quale il rimborso è erogabile.
Adempimenti relativi ai pagamenti
I pagamenti dei rimborsi sono eseguiti dalla ricordata struttura di gestione, che a tale scopo utilizza le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”. Sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti provinciali, l’effettuazione dei pagamenti avviene mediante accreditamento su conto. All’importo da rimborsare devono essere aggiunti gli eventuali interessi maturati dopo la trasmissione, da parte degli uffici periferici competenti, dei dati necessari per effettuare il pagamento dei rimborsi.
Quanto alla scansione cronologica dei rimborsi, viene innanzitutto stabilito che verranno effettuati per primi i pagamenti dei rimborsi che, ai sensi della disciplina Iva, sono qualificati come prioritari (cfr articolo 38-bis, comma 10, Dpr 633/1972). A tal proposito, si ricorda che con una serie di decreti Mef sono stati progressivamente individuati i contribuenti Iva che, in presenza delle specifiche condizioni previste dalla legge, sono destinatari dei rimborsi in via prioritaria:
- soggetti che hanno effettuato, in modo prevalente, nel periodo di riferimento della richiesta di rimborso, prestazioni di subappalto in edilizia e hanno emesso fattura senza addebito d’imposta (decreto 22 marzo 2007) e prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici – decreto 29 aprile 2016
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici) – decreto 25 maggio 2007
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati) – decreto 18 luglio 2007
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Atecofin 27.42.0 (produzione di alluminio e semilavorati) – decreto 21 dicembre 2007
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Ateco2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n.c.a.) – decreto 10 luglio 2014
- titolari del codice di classificazione delle attività economiche Ateco2007 59.14.00 (attività di proiezione cinematografica) – decreto 27 aprile 2015
- soggetti che hanno effettuato operazioni assoggettate al meccanismo dello split payment – decreto 23 gennaio 2015, articolo 8.
Eseguiti i rimborsi prioritari, i fondi disponibili devono essere utilizzati per l’erogazione dei rimborsi aventi, nell’ordine:
- data di erogabilità più remota
- data di presentazione più remota
- periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto
- importo minore. La struttura di gestione comunica gli esiti dei pagamenti effettuati agli ambiti provinciali.
In caso di mancato accredito, spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o all’ambito provinciale territorialmente competenti il compito di eliminare le cause che l’hanno determinato. Gli interessati devono comunicare agli ambiti provinciali e agli uffici competenti eventuali variazioni delle generalità (incluse quelle derivanti da cessioni di credito) e dei codici Iban dei conti sui quali accreditare i rimborsi.
Attività degli ambiti provinciali dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
In relazione alle richieste di rimborso presentate dagli intestatari del conto fiscale direttamente al concessionario (ex articolo 20, comma 1, decreto n. 567 del 28 dicembre 1993), inclusi i rimborsi già richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data non ancora pagati, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento, distinguendo le somme da destinare al beneficiario del rimborso (compresi gli interessi maturati fino alla data di trasmissione) da quelle eventualmente necessarie all’attività di riscossione che l’ambito provinciale dovrà espletare nei confronti dello stesso beneficiario. Per consentire il pagamento dei rimborsi, l’ambito provinciale indica, tra l’altro, i codici Iban e gli intestatari dei conti sui quali effettuare l’accreditamento.
Per i rimborsi dei tributi disposti dall’ufficio (ex articolo 20, comma 4-bis, decreto n. 567 del 28 dicembre 1993), e non ancora erogati al 31 dicembre 2017, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i codici Iban e i dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.
Attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate
Per le richieste di rimborso diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, prima di disporre il rimborso, chiede all’ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all’attività di riscossione da espletare nei confronti del beneficiario. In questi casi, l’ufficio dispone, da un lato, il rimborso a favore del beneficiario e, dall’altro, un pagamento a favore dell’ambito provinciale, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Iban e dei dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.
Il provvedimento del 29 dicembre 2017
Infine, si ricorda che le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni relative al pagamento dei rimborsi in conto fiscale sono state approvate dall’Agenzia delle entrate lo scorso 29 dicembre con apposito provvedimento.