tributi localiUn comunicato del Dipartimento delle Finanze, diffuso il 22 luglio, annuncia che sono in vigore alcune semplificazioni dell’applicazione relativa alla procedura di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.

 

Nel dettaglio, dal 26 luglio 2016 sarà possibile:

 

– gestire una pratica per più versamenti identici effettuati dallo stesso contribuente;

 

– duplicare i dati relativi a uno stesso contribuente che rimangono invariati (ad esempio quelli anagrafici);

 

– acquisire le “determine”, vale a dire i provvedimenti che certificano il diritto al rimborso del contribuente, anche in formato “.p7m”.

 

Ricordiamo che per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l’ente locale che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, procede al riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite entro centottanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Nella comunicazione di cui al comma 1, il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento, l’ente locale destinatario delle somme e l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

 

Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in misura superiore all’importo dovuto, il contribuente presenta apposita istanza di rimborso all’ente locale. L’istanza di rimborso deve essere presentata all’ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell’ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento. Nel caso in cui sia stata versata all’ente locale una somma spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma spettante all’ente locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta al comune una semplice comunicazione.