rimborsi TARI comuniI Comuni non possono ribaltare sulle tariffe dell’anno prossimo il costo dei rimborsi agli utenti che finora hanno pagato la Tari resa illegittima dalla moltiplicazione della quota variabile su box, garage e cantine. La precisazione arriva ancora una volta dal dipartimento Finanze, nella risposta a una nuova interpellanza urgente svolta in Aula alla Camera.


Il Dipartimento delle finanze osserva quanto segue. Con la circolare n. 1 del 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito al calcolo della parte variabile della Tari relativo all’utenza domestica, ossia a ciascun immobile adibito a civile abitazione e alle sue pertinenze. Tale circostanza emerge anche dalla lettura dell’articolo 1, comma 642, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che i soggetti passivi della Tari sono sia il possessore sia il detentore di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A ben vedere, quindi, proprio la differenziazione tra soggetti passivi, effettuata direttamente dal legislatore, costituisce la conferma che a ogni singola utenza corrisponde una distinta obbligazione tributaria.

 

La quota variabile, infatti, dovendo essere calcolata per ciascuna utenza, va considerata tante volte quante sono le utenze possedute dal nucleo familiare. Pertanto, nel caso riportato di una famiglia composta da quattro persone, che detiene nel medesimo comune due immobili utilizzati come utenza domestica, di cui uno di 100 metri quadri e l’altro, non locato, di 80 metri quadri, la quota variabile è dovuta sia per l’immobile di 100 metri quadri che per quello di 80 metri non locato.

 

Diversamente, se la famiglia di cui all’esempio sopra riportato avesse concesso in locazione, anziché tenere a disposizione, il secondo immobile, il soggetto passivo della tassa sarebbe stato il locatario stesso, in quanto detentore di quella utenza. Deve precisarsi che il numero degli occupanti, ai fini del computo della quota variabile del secondo immobile, può essere diverso da quello preso a riferimento per il calcolo della Tari per l’abitazione ove il nucleo familiare è residente. Al riguardo, occorre richiamare la sentenza n. 8383 del 5 aprile 2013, con la quale la Corte di Cassazione ha evidenziato che, con riferimento alle abitazioni di cui non risultano esserci soggetti residenti e per le quali non è quindi possibile stabilire il numero dei componenti, il nucleo familiare ai fini della determinazione della quota variabile, il comune può stabilire, nell’ambito della propria potestà regolamentare, un criterio presuntivo circa il numero degli occupanti, in alternativa a quello dettato dal riferimento alla residenza.

 

Precisa in merito la Corte che detto criterio presuntivo non deve essere inteso nella sua assolutezza, ma in relazione all’implicita finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti; laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio di residenza, non è irragionevole all’uopo far ricorso al metodo proporzionale in rapporto alla superficie del bene.

 

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di emanare delle linee guida per le amministrazioni comunali affinché sia chiarito il calcolo della Tari nelle sue diverse componenti, per garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale e anche al fine di rendere consapevole il contribuente della tassazione impostagli. In proposito si fa presente che tali linee guida sono già state messe a disposizione dei comuni attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del prototipo di regolamento e delle relative linee guida della TARES, i cui principi – si ribadisce – devono considerarsi applicabili anche per la Tari. Si precisa, in ogni caso, che tali documenti sono in corso di aggiornamento da parte del Dipartimento stesso.

 

Passando, invece, all’esame dell’ulteriore richiesta di cui all’interpellanza sulle iniziative, anche normative, da assumere per chiarire come erogare i rimborsi relativi al periodo 2014-2017 e individuare le relative risorse sul piano finanziario e contabile, affinché ciò avvenga senza che il contribuente sia costretto a seguire l’iter burocratico attuale, occorre evidenziare innanzitutto che i rimborsi in via di autotutela da parte del comune, cui sembra riferirsi l’interpellanza, rientrano in un generale potere di riesame attribuito all’amministrazione pubblica dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con particolare riferimento all’autotutela tributaria, dall’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. In secondo luogo, per quanto riguarda l’individuazione delle relative risorse sul piano finanziario e contabile, giova precisare che le tariffe della Tari sono stabilite in base al costo del servizio quale risulta dal piano finanziario predisposto dai soggetti gestori del servizio stesso, per cui, se il comune ha effettivamente coperto con il gettito della tassa esattamente il costo del servizio, le modalità con cui i singoli comuni procedono alla copertura delle somme rimborsate ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia degli stessi.

 

A questo proposito si deve sottolineare, come precisato dall’articolo 12 del predetto prototipo di regolamento, che è possibile riportare a nuovo per intero solo l’eccedenza di gettito e non già lo scostamento negativo tra gettito preventivato e quello effettivamente risultante a consuntivo. Nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato, lo scostamento potrà essere riportato al nuovo piano finanziario nell’anno successivo per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio. Il caso di specie, che riguarda lo scostamento tra gettito preventivato e quello che il comune conseguirebbe in esito ai rimborsi, data l’invarianza dei costi, non rientra dunque tra le ipotesi precedentemente declinate.

 

In merito all’ultima richiesta, relativa all’intenzione di avviare uno studio sul costo di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, vista la grande differenza esistente tra comune e comune, da Nord a Sud, affinché si addivenga ad una disciplina uniforme a livello nazionale, bisogna segnalare che il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, concernente le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, già assolve a tale funzione e che il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che, a partire dal 2018, a meno che non intervenga un’ulteriore proroga nella determinazione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.