L’applicativo predisposto dal MEF, in attuazione del DM 24 febbraio 2016, per favorire i rimborsi dell’IMU versata allo Stato richiede l’inserimento manuale di una pluralità di dati con conseguente rallentamento dell’operatività del sistema.
Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in misura superiore all’importo dovuto, il contribuente presenta apposita istanza di rimborso all’ente locale. L’istanza di rimborso deve essere presentata all’ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell’ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento. Nel caso in cui sia stata versata all’ente locale una somma spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma spettante all’ente locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta al comune una semplice comunicazione.
L’ente locale procede all’istruttoria delle istanze e delle comunicazioni di cui all’articolo 3, al fine di verificarne la fondatezza, entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse, dandone contestuale comunicazione al contribuente. Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità di cui all’articolo 7, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e dell’erario, e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente e all’ente locale. L’ente locale può comunque attivare l’istruttoria e i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo, dandone comunicazione.
Gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze gli esiti della procedura del riversamento di cui all’articolo 2 nonchè dell’istruttoria di cui all’articolo 4, mediante le modalità di cui all’articolo 7. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmessi dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero dell’interno, il quale effettua, relativamente alle somme versate all’erario ma spettanti all’ente locale, ove dovute, ovvero a quelle di cui all’articolo 5, comma 3, le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Nel caso di somme erroneamente versate all’ente locale ma di competenza dell’erario, l’ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell’erario.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti l’imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili per gli anni 2013 e seguenti, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), alle eventuali regolazioni, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’applicativo predisposto dal Ministero dell’Economia all’interno del portale del Federalismo fiscale (piattaforma Okeanos) richiede tra l’altro l’inserimento di una certificazione di rimborso firmata digitalmente; tutto questo, insieme alla complessità di tutta la procedura, ha cagionato finora un rallentamento delle attività di inserimento e si teme che ciò renderà difficile il rispetto del termine di 60 giorni.
In pratica, ogni comune dovrà caricare manualmente ogni rimborso e per ciascun anno indicare: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, domicilio fiscale, codice fiscale, codice iban, data del versamento, codice tributo, anno d’imposta, importo versato ed infine la certificazione di rimborso firmata digitalmente.