riforma-stato-patrimoniale-gazzetta-ufficiale-decretoEntra in vigore la Riforma dello Stato Patrimoniale: in Gazzetta Ufficiale il Decreto che stabilisce le nuove modalità.


Sulla Gazzetta Ufficiale è stato infatti pubblicato il tredicesimo correttivo dell’armonizzazione, il D.M. 1° settembre 2021, con il quale entra in vigore la riforma dello stato patrimoniale.

Ricordiamo che con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato ridefinito l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare una omogeneità effettiva dei bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale.

Dopo una fase di sperimentazione, la nuova contabilità risulta applicata agli enti territoriali a decorrere dal 2015, venendo poi estesa a tutte le autonomie speciali nel corso del 2016.

Scopriamo, secondo il nuovo Decreto, quali saranno le nuove sezioni che comporranno d’ora in poi, in particolare, il patrimonio netto.

Riforma dello Stato Patrimoniale: in Gazzetta Ufficiale il Decreto

Il Decreto è entrato in vigore il 16 settembre 2021 e gli aggiornamenti, generalmente applicati a decorrere dal bilancio 2021, riguardano:

  • i principi generali o postulati;
  • il principio contabile applicato concernente la programmazione;
  • poi il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
  • il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;
  • inoltre il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
  • il piano dei conti integrato;
  • lo schema di bilancio di previsione;
  • lo schema di rendiconto;
  • e infine il bilancio consolidato.

In estrema sintesi, a partire dal rendiconto 2021, il patrimonio netto sarà articolato in cinque sezioni:

  • fondo di dotazione;
  • riserve;
  • risultato economico dell’esercizio;
  • risultati economici di esercizi precedenti;
  • riserve negative per beni indisponibili.

Il fondo di dotazione rappresenterà la parte indisponibile del patrimonio netto e non potrà più assumere valore negativo, ma solo valore positivo o pari a zero. Infine, se necessario, l’ente potrà incrementarne il valore con una delibera.

Il testo completo del Decreto

A questo link potete consultare il testo completo del Decreto.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it