riforma-fiscale-settore-giochiNell’ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato un testo che, nell’ambito della riforma fiscale, provvede al riordino del settore dei giochi.


Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti risulta approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (ovvero quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta ferma la disciplina vigente).

Riforma fiscale e riordino del settore dei giochi

Il testo individua i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico (tutela dei minori, cura e prevenzione delle ludopatie, contrasto del gioco illegale, tutela dell’affidamento nei rapporti tra Stato e concessionario, utilizzo della pubblicità funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile).

Convenzioni e gestioni delle concessioni

Si disciplina il rapporto concessorio per i giochi a distanza, con l’individuazione delle varie tipologie di giochi pubblici a distanza con vincite in denaro. Si conferma che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici è consentito ai titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esito di gara pubblica e si prevede che la durata massima della concessione sia di 9 anni, con esclusione del rinnovo.

Sono previsti specifici requisiti (soggettivi, professionali, tecnici, patrimoniali, etc.) e condizioni (piano degli investimenti, iniziative per contrastare il gioco patologico, rilascio di garanzie, versamenti di cauzioni, etc.) che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara pubblica e che devono valere per la durata della concessione.

Tra gli obblighi a carico del concessionario vi sono:

  • la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco
  • il versamento di un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta
  • e il pagamento di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario.

Inoltre, sono introdotte specifiche penali in caso di mancato o ritardato versamento, di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della documentazione e dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e sono previste ipotesi di risoluzione consensuale della convenzione.

Si prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minime per l’organizzazione, da parte del concessionario, della propria rete telematica e dell’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione (art. 12) e l’istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche.

Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia

A tutela dei giocatori, si istituisce la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute.

Sono individuati i criteri che devono essere rispettati dal concessionario per tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico (misure di limitazione e autolimitazione del gioco, messaggi automatici circa la durata del gioco e i livelli di spesa, contenuti informativi sul gioco patologico, monitoraggio dei livelli di rischio, etc.).

Inoltre, si stabilisce che il concessionario debba investire una somma pari allo 0,2% dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Giochi illegali

Infine, in materia di offerta illegale di gioco:

  • con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità per l’esclusione dell’offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti privi di concessione;
  • di concerto con la Banca d’Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni a favore o per conto di soggetti privi di concessione;
  • misure informatiche per l’individuazione dei siti di offerta di gioco a distanza non legale.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza saranno incaricate di pubblicare le liste dei siti di offerta legale di gioco a distanza e quelle dei siti il cui accesso è inibito.

Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 180.000 euro, in caso di violazione, da parte degli operatori telefonici o dei prestatori di servizi di pagamento dell’obbligo di inibire l’uso, rispettivamente, delle reti telematiche e di telecomunicazione o dei servizi di pagamento imposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it