bilanci preventiviCon l’approvazione definitiva dalla Camera (con 342 favorevoli e 89 contrari) arriva al traguardo anche il nuovo pareggio pareggio di bilancio di regioni ed enti locali.  Le nuove regole per i conti di regioni ed enti locali modificano la legge di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione riscritto dal governo Monti.

 

Per rispettare i vincoli di finanza pubblica, regioni, province, città metropolitane e comuni dovranno evitare di impegnare una spesa complessiva maggiore rispetto alle entrate che accertano, e chi non ce la fa e va in rosso dovrà recuperare lo sforamento nel corso del triennio successivo.

 

Il sistema risultante dovrà consentire di attuare l’equilibrio di bilancio e i criteri e gli strumenti decisionali e procedurali per la sostenibilità del debito pubblico nel cui ambito trova necessariamente spazio una quota di indebitamento ulteriore a quella funzionale al ciclo (costituita dall’indebitamento netto strutturale).

 

Tale quota dovrà nel tempo incrociare, giustapponendosi, con quella dell’indebitamento strutturale, ma si tratta di un percorso nel cui ambito il valore costituzionale da realizzare non è il pareggio di bilancio, ma l’equilibrio dello stesso, e l’equilibrio, a sua volta, è quello necessario all’obiettivo della sostenibilità del debito.

 

Sostituiti i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali con:

  • saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
  • saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
  • un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

 

La direttiva 2011/85/UE concernente i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, entrata in vigore nel novembre 2011, ha fissato regole minime perché sia garantita l’osservanza da parte degli Stati membri dell’obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

 

In particolare, la direttiva ha stabilito l’introduzione di:

 

 

  • regole di bilancio numeriche specifiche per Paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;
  • dispositivi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;
  • meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità dei sottosettori dell’amministrazione pubblica.

 

Inoltre vengono disciplinate le operazioni di indebitamento e l’utilizzo dell’avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento.

 

Le nuove disposizioni prevedono che, a partire dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate finali. Per gli anni 2017- 2019, con la legge di bilancio, “compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica” e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

 

Va inoltre segnalato che con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I princìpi saranno quelli della proporzionalità fra premi e sanzioni; proporzionalità fra sanzioni e violazioni; destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.