Ecco alcune riflessioni dedicate all’imposta di soggiorno e ad alcune criticità che ancora lasciano nel dubbio i comuni e le strutture ricettive.


L’imposta di soggiorno è una tassa locale introdotta in Italia nel 2011 per finanziare i servizi turistici nei comuni che la applicano. Si applica ai soggiorni in strutture ricettive come hotel, bed and breakfast, agriturismi e case vacanze.

Il gettito di questo tributo locale, ricordiamo, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Tuttavia non sono pochi gli interrogativi che ancora permangono per chi la deve riscuotere e per i soggetti interessati dal balzello: qui di seguito proviamo a tracciare un riepilogo completo.

Chi deve pagare l’imposta di soggiorno?

L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che soggiornano in una struttura ricettiva in un comune che la applica, ad eccezione di:

  • Residenti nel comune
  • Minori di anni 10
  • Portatori di handicap gravemente invalidi
  • Personale di servizio delle strutture ricettive
  • Autisti di pullman e accompagnatori di gruppi turistici organizzati

Come si calcola l’imposta di soggiorno?

L’importo dell’imposta di soggiorno varia da comune a comune ed è stabilito con delibera del consiglio comunale. Generalmente, l’importo è compreso tra 1 e 10 euro a notte per persona, con maggiorazioni possibili per categorie di strutture ricettive più elevate e periodi di alta stagione.

Il calcolo dell’imposta di soggiorno avviene moltiplicando il numero di pernottamenti per la tariffa giornaliera per persona. Ad esempio, se il pernottamento costa 50 euro a notte e l’imposta di soggiorno è di 3 euro a notte per persona, per un soggiorno di 2 persone per 3 notti il totale dell’imposta di soggiorno sarà:

2 persone * 3 notti * 3 euro/notte/persona = 18 euro

Come si paga l’imposta di soggiorno?

L’imposta di soggiorno di solito viene pagata direttamente alla struttura ricettiva al momento del check-out. L’albergatore rilascerà una ricevuta del pagamento. In alcuni casi, l’imposta di soggiorno può essere pagata tramite un sistema di pagamento online o presso un ufficio informazioni turistico.

Esenzioni e riduzioni

Alcuni comuni prevedono esenzioni o riduzioni dell’imposta di soggiorno per determinate categorie di persone, come ad esempio:

  • Residenti in comuni gemellati
  • Studenti in gita scolastica
  • Pazienti in cura presso strutture sanitarie
  • Atleti e accompagnatori che partecipano a manifestazioni sportive

Imposta di soggiorno: le criticità del calcolo a forfait

L’imposta di soggiorno, introdotta in Italia nel 2011 per finanziare i servizi turistici nei comuni che la applicano, ha da sempre sollevato diverse criticità, soprattutto per quanto riguarda il metodo di calcolo spesso basato su un forfait, ovvero una tariffa fissa a notte per persona, indipendentemente dal costo del soggiorno o dalla categoria della struttura ricettiva.

Un sistema poco equo?

Secondo i detrattori, questo sistema penalizza in particolare le strutture ricettive di fascia bassa, che si vedono costrette ad applicare la stessa tariffa di strutture di lusso, offrendo però servizi e comfort inferiori. Inoltre, il calcolo a forfait non tiene conto della stagionalità, con il risultato che le strutture aperte tutto l’anno pagano la stessa cifra di quelle che operano solo durante i periodi di alta stagione.

Difficoltà di controllo e possibili evasioni

Un’altra criticità riguarda la difficoltà di controllo da parte delle autorità competenti. Il sistema di riscossione basato sul self assessment, ovvero sulla dichiarazione spontanea da parte delle strutture ricettive, apre la porta a possibili evasioni. Infatti, non sempre le strutture sono oneste nel comunicare il numero reale di pernottamenti, con un conseguente mancato gettito fiscale per i comuni.

Richieste di maggiore flessibilità

Alla luce di queste criticità, diverse associazioni di categoria e operatori turistici chiedono da tempo una revisione del sistema di calcolo dell’imposta di soggiorno, auspicando un metodo più flessibile e basato su criteri più oggettivi, come ad esempio il fatturato o il numero di stelle della struttura.

Un dibattito in corso

Il dibattito sull’imposta di soggiorno è ancora in corso e non è ancora stata trovata una soluzione definitiva. Alcune Regioni hanno già introdotto delle modifiche ai propri regolamenti, prevedendo ad esempio la possibilità di applicare tariffe differenziate per categorie di strutture ricettive o periodi dell’anno. Tuttavia, a livello nazionale, la questione rimane aperta e necessita di un intervento legislativo che definisca un sistema di calcolo più equo e trasparente.

Il nodo della risoluzione n.1/DF/2023 sull’imposta di soggiorno

La Risoluzione n.1/DF/2023, emanata dal Dipartimento delle Finanze, sembrerebbe suggerire che il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno, introdotto con il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022, esoneri i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a partire dagli anni d’imposta successivi al 2020 e 2021.

Tuttavia, un’analisi approfondita di questa tesi rivela diverse criticità che ne mettono in dubbio la validità, soprattutto in riferimento alle comunicazioni periodiche che i Comuni richiedono contestualmente al versamento dell’imposta di soggiorno.

Le falle nella tesi del Ministero:

  1. Mancata considerazione della natura distinta delle comunicazioni periodiche: La Risoluzione del Dipartimento delle Finanze non sembra cogliere appieno la differenza sostanziale tra il modello ministeriale di dichiarazione e le comunicazioni periodiche richieste dai Comuni. Il modello ministeriale, introdotto con il DM 29 aprile 2022, ha l’obiettivo di assolvere l’obbligo di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, mentre le comunicazioni periodiche assolvono a funzioni diverse e complementari.

  2. Disallineamento con la normativa vigente: La Risoluzione n.1/DF/2023 si basa su un’interpretazione restrittiva dell’articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 23/2011, che disciplina l’imposta di soggiorno. Tale articolo stabilisce chiaramente che il gestore della struttura ricettiva è tenuto, oltre al pagamento dell’imposta e alla presentazione della dichiarazione ministeriale, a “ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”. Questo significa che i Comuni hanno la facoltà di disciplinare ulteriori adempimenti, come le comunicazioni periodiche, per meglio monitorare il flusso turistico e garantire una corretta riscossione dell’imposta.

  3. Mancanza di incidenza sulla potestà regolamentare dei Comuni: La normativa statale che ha introdotto il nuovo modello di dichiarazione ministeriale non incide in alcun modo sulla potestà regolamentare dei Comuni in materia di imposta di soggiorno. I Comuni, in virtù dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, conservano la piena autonomia nel disciplinare le modalità applicative del tributo, comprese le comunicazioni periodiche.

La posizione di IFEL e le implicazioni per i Comuni

La nota IFEL del 28 novembre 2022 già evidenziava le criticità della tesi sostenuta dal Ministero delle Finanze. IFEL, l’Istituto per la Finanza Locale, sottolinea che le comunicazioni periodiche non possono essere considerate una mera ripetizione dei dati già presenti nella dichiarazione ministeriale, in quanto assolvono a funzioni di monitoraggio e controllo che vanno oltre il semplice adempimento dichiarativo.

Alla luce di queste considerazioni, la conclusione contenuta nella Risoluzione n.1/DF/2023, che esonera i gestori delle strutture ricettive dalle comunicazioni periodiche richieste dai Comuni, appare non condivisibile e non coerente con la normativa vigente. I Comuni, in quanto titolari della potestà regolamentare in materia di imposta di soggiorno, hanno il pieno diritto di continuare a richiedere le comunicazioni periodiche per assolvere alle proprie funzioni di controllo e riscossione del tributo.

La sentenza CGT Roma 9140/2024 sui criteri di accertamento

Un importante pronunciamento della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, la sentenza n. 9140/2024, ha stabilito l’illegittimità di un metodo di accertamento dell’imposta di soggiorno basato sull’incrocio di dati non idonei. La sentenza ha precisato che l’utilizzo di dati comunicati alla Questura, pur potendo fornire un’indicazione approssimativa dei pernottamenti, non è sufficiente a determinare con precisione il numero effettivo di giorni di permanenza in struttura né a individuare le eventuali esenzioni dal tributo.

Critiche al metodo di accertamento basato sull’incrocio di dati

La sentenza critica il metodo di accertamento in questione per le seguenti ragioni:

  • Inaccuratezza dei dati: I dati comunicati alla Questura non sono specificamente raccolti ai fini dell’imposta di soggiorno e potrebbero non riflettere correttamente il numero effettivo di pernottamenti. Ad esempio, potrebbero includere persone che non hanno soggiornato in una struttura ricettiva o che hanno usufruito di esenzioni.
  • Mancanza di distinzione tra pernottamenti soggetti e non soggetti a imposta: I dati incrociati non consentono di distinguere tra pernottamenti soggetti all’imposta di soggiorno e quelli che ne sono esenti. Ad esempio, non è possibile identificare i minori, i residenti nel comune o le persone che soggiornano per motivi di lavoro, studio o salute.
  • Violazione del diritto al contraddittorio: L’utilizzo di dati non verificati e non idonei per l’accertamento dell’imposta di soggiorno lede il diritto del contribuente di contestare l’accertamento stesso. In questo caso, il contribuente non ha la possibilità di dimostrare l’effettiva durata del suo soggiorno o l’esistenza di eventuali esenzioni.

Implicazioni della sentenza per i comuni

La sentenza CGT Roma 9140/2024 rappresenta un monito per i comuni che intendono utilizzare metodi di accertamento dell’imposta di soggiorno basati sull’incrocio di dati non idonei. I comuni dovranno basare gli accertamenti su elementi probatori più solidi e precisi, garantendo al contempo il rispetto del diritto al contraddittorio del contribuente.

Consigli per i comuni

Alla luce della sentenza, si suggerisce ai comuni di:

  • Attivare il contraddittorio preventivo: Prima di emettere un avviso di accertamento, il comune dovrebbe invitare il contribuente a fornire le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della sua posizione.
  • Basarsi su dati certi: L’accertamento dovrebbe essere basato su elementi probatori certi e verificabili, come ad esempio le fatture emesse dalla struttura ricettiva o le dichiarazioni rese dai contribuenti.
  • Richiedere la collaborazione delle strutture ricettive: I comuni possono collaborare con le strutture ricettive per ottenere dati più precisi sui pernottamenti e sulle esenzioni.

Strumenti che supportano i Comuni nella gestione, contabilizzazione e accertamento della tassa

Ricordiamo che esistono strumenti per aiutare i Comuni come TravelTax, realizzato dalla Società Golem Net, software house  specializzata in soluzioni dedicate alle PA.

Si tratta di una piattaforma software che risponde alle esigenze delle Amministrazioni comunali per la gestione, contabilizzazione e accertamento della Tassa di soggiorno.

Si tratta di uno strumento intuitivo e completo che agevola l’interazione tra struttura ricettiva e Comune, semplificando gli adempimenti legati alla Tassa di Soggiorno, permettendo all’Ente di avere un controllo completo sui flussi turistici e un monitoraggio puntuale sui versamenti ricevuti.

Un unico strumento, intuitivo e completo per tutti gli attori di questo processo:

  • la Direzione Turismo dell’Ente;
  • il SUAP;
  • il Nucleo di Controllo dei Vigili Urbani;
  • l’ufficio Ragioneria dell’ente locale;
  • la struttura ricettiva.

Ogni soggetto si registrerà alla piattaforma e potrà comunicare/ricevere info da ogni ufficio preposto.

In precedenza una pratica avviata con il SUAP doveva poi essere trasmessa agli uffici turistici, ai vigili urbani ed anche alla ragioneria per i dovuti controlli on-site e la riscossione dell’imposta.

I tempi e la “sicurezza” nella trasmissione erano poco rassicuranti.

Anche la struttura ricettiva, in caso di informazioni, di trasmissione di dati o di richieste, doveva inviare numerose mail a diversi uffici.

Ad ogni passaggio corrispondeva un diverso modulo, una diversa richiesta, una diversa tempistica: alimentando a dismisura il carico amministrativo per gli uffici e il tempo da impiegare per portare a termine la consegna per l’albergatore.

Adesso tutto questo labirinto è stato eliminato: latassadisoggiorno.it è un unico portale web che consente di armonizzare tutte le informazioni sia dal lato dell’Ente sia dal lato della struttura ricettiva.

Meno evasione fiscale

Sono anche facilitati i controlli anti-evasione: adesso evadere il fisco sarà infatti molto più complicato.

I dati delle strutture, infatti, vengono assimilati dalla piattaforma TravelTax ed inseriti all’interno del sistema, per mettere in evidenza le posizioni che non dovessero risultare coerenti con la normativa vigente.

Così si attua una comunicazione circolare tra l’Ufficio Turismo, il nucleo dei Vigili Urbani e gli uffici del SUAP.

Una dimostrazione evidente come regolarizzare la propria posizione a livello fiscale è possibile, senza troppe difficoltà.

Sistema utilizzabile anche con altre piattaforme in convenzione con il Comune

Un altro punto a favore di questa piattaforma è l’estrema versatilità del suo sistema.

In aggiunta l’applicativo, attraverso la gestione differenziata dei pernottamenti venduti, consente la riconciliazione puntuale tra i versamenti provenienti dalle piattaforme on line convenzionate con il Comune (come ad esempio AirBnb) e i soggiorni registrati all’interno delle procedure gestite da TravelTax.

Solitamente infatti, queste piattaforme riscuotono automaticamente alcune tasse di soggiorno: grazie alla riconciliazione puntuale si verificherà in maniera assolutamente corretta l’allineamento tra la situazione contabile ipotetica e quella reale per l’Ente.

Un sistema di alert utile ed efficace

Infine questo software permette all’Ente di predisporre comunicazioni da inviare singolarmente o massivamente alle strutture ricettive.

Le comunicazioni sono di tre tipi:

  • Newsletter
  • Alert via Mail
  • Alert via SMS.

Si potrà così agevolmente informare in tempo reale i soggetti interessati su eventi, scadenze (comprese mancate dichiarazioni o pagamenti in pendenza) e persino aggiornarli sulle ultime novità normative.

Per tutte le restanti informazioni su TravelTax e per ricevere una Brochure potete consultare questa pagina.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it - Δ