anatocismo bancarioRitorna dalla finestra l’anatocismo che era stato abrogato dalla legge di Stabilità del 2014, ma con alcune limitazioni: a prevederlo è il decreto legge “Salva Banche” approvato in via definitiva dal Senato, il cosiddetto Gacs che contiene la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza.

 

Il sistema bancario, nonostante la legge di Stabilità del 2013 (emendamento On.Francesco Boccia, del Partito Democratico), avesse accolto le pronunce di un quarto di secolo di giurisprudenza, vietando definitivamente dall’ordinamento la fiorente attività di capitalizzazione degli interessi su prestiti e fidi sia trimestrale che annuale, a partire dal 1 gennaio 2014, ha continuato imperterrito a violare il divieto di anatocismo.

 

Il fenomeno dell’ anatocismo bancario è quella pratica, in uso fino a pochi anni or sono presso quasi tutte le banche italiane, secondo cui gli interessi a debito del correntista venivano liquidati (sul conto) con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale.

 

Per prestiti e crediti personali intera distribuzione, le banche esigono i tassi del 10,65% (tassi soglia il 17,3125%); per altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese (intera distribuzione) chiedono il 10,30% con tassi soglia del 16,8750%), mentre per i crediti erogati privi di sofferenza perché ultra garantiti, come i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, pretendono il 12,16% per finanziamenti fino a 5.000 euro (tasso soglia il 19,2000%); il 10,79% oltre i 5.000 euro, con il tasso soglia che potrebbe arrivare al 17,48755%, senza incappare nel reato di usura.

 

Adesso, dunque, l’anatocismo continuerà ad operare relativamente agli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; però, potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente.

 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di anatocismo bancario rileva principalmente per le pronunce emesse in relazione alla pratica in base alla quale le banche applicavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente passivi dei clienti, con le quali essa è stata sostanzialmente reputata in contrasto con l’articolo 1283 c.c..