Riduzione di 1/3 delle sanzioni per infedele dichiarazione: ecco alcuni chiarimenti.
La dichiarazione infedele è un vero e proprio reato, che consiste in una condotta del contribuente con il palese obiettivo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dichiarando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.
Nel ravvedimento solo nei periodi d’imposta successivi a quelli accertati:
in relazione alla riduzione di 1/3 delle sanzioni per infedele dichiarazione in presenza di infedeltà:
– che comporti uno scostamento d’imposta < al 3% di quella dichiarata e sia comunque < € 30.000
– oppure derivi da errori sulla competenza
Riduzione delle Sanzioni per Dichiarazione Infedele: chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che tale agevolazione:
IN GENERALE: non si applica nel ravvedimento operoso (si applica solo in sede di accertamento)
IN DEROGA: risulta applicabile dai contribuenti che intendono sanare la violazione nel caso in cui:
– si tratti di una violazione già “accertata” dall’Agenzia per un altro periodo d’imposta
– in relazione alla quale sia stato emesso avviso di accertamento con l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione con l’applicazione della condizione attenuante
– e il comportamento sia stato reiterato dal contribuente per i successivi periodi d’imposta.
Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’Iva, indica in una delle dichiarazioni annuali, elementi attivi inferiori a quelli percepiti o elementi passivi fittizi (nei limiti fissati dalla legge), viene punito con:
- La reclusione da 1 a 3 anni;
- Una sanzione amministrativa [3] tra il 90 per cento e il 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 200 euro.