I Comuni di piccole dimensioni devono procedere alla riclassificazione del conto del patrimonio 2015.
I Comuni (e le Unioni di Comuni) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono procedere alla riclassificazione del conto del patrimonio 2015, anche se hanno rinviato al 2017 l’applicazione a regime del nuovo ordinamento contabile.
Nel confermare che l’art. 227, comma 3, del Tuel prevede che “Nelle more dell’adozione della contabilità economico patrimoniale gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato», si rappresenta che l’ultimo periodo dell’art. 11, comma 13, d.lgs 118/2011 prevede che “Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”.
Pertanto la legge richiede a tali enti l’approvazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016), da predisporre sulla base del:
a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;
b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016. Con riferimento al bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell’inserimento degli stessi nel perimetro del consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato – All. 4/4 al DLgs 118/2011, sono utilizzati solo i primi due dei seguenti tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Tali enti, in base a quanto previsto dall’art. 227, comma 3 del Tuel, si sono avvalsi della facoltà di differire di un anno, rispetto alle altre amministrazioni locali, l’applicazione della nuova contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato.