Riaccertamento straordinario negli Enti in predissesto: la Corte dei Conti prende una decisione con la delibera della Corte dei conti Campania n. 46/2019.
L’art. 243-quater, comma 7, TUEL stabilisce la giurisdizione di controllo della Corte dei conti sull’atto amministrativo generale tramite cui viene dato avvio al riequilibrio finanziario pluriennale nonché sulla sua successiva attuazione.
Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (da ora innanzi PRFP) è uno strumento a mezzo del quale si dà corso ad una procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, procedura peraltro straordinaria rispetto a quella ordinaria contemplata dell’artt. 40 D.lgs. n. 118/2011, prevedendo misure (mezzi di ripiano) e tempi più lunghi di quelli ordinari (art. 188, 193 e 194 TUEL).
Tale procedura, tra l’altro, oltre ad essere straordinaria, come già la procedura di dissesto, è anche speciale rispetto a quest’ultima, condividendone uno dei presupposti, ma determinando effetti strutturali, sul bilancio, diversi.
Il caso
La Sezione prendeva nota di una serie di criticità e onerava il Collegio dei Revisori di alcune verifiche documentali, oltre che degli equilibri in corso di gestione. In sintesi si riscontrava:
- La necessità preliminare della verifica della corretta registrazione dei vincoli per loculi cimiteriali
- Una errata contabilizzazione di vincoli sul risultato di amministrazione, in particolare per le entrate a specifica destinazione
- Una forte carenza sul piano del recupero della capacità di riscossione.
Come è noto, la legge prevede che il servizio deve essere finanziato dal Comune tramite la TARSU e poi la TIA: tali entrate per legge devono coprire integralmente il costo del servizio rifiuti.
La decisione
La norma dispone che:
«Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, […] un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell’ambito della procedura di controllo di cui all’articolo 243-quater, comma 6, [TUEL], costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater».
Pertanto, sebbene dalla disposizione si desuma che siano sufficienti due accertamenti con riguardo a due annualità del piano per determinare gi effetti ex art. 243-quater comma 7 del TUEL, la stessa disposizione non elide la necessità che all’atto dell’emanazione del secondo accertamento, la situazione contabile sia aggiornata agli ultimi dati disponibili,
Altrimenti si corre il rischio di determinare un dissesto di un ente che medio tempore ha beneficiato di entrate e/o tagli di spesa straordinari, non registrati dall’accertamento della magistratura contabile, che abbiano determinato il rientro in bonis o il riallineamento del bilancio con le scadenze del piano.
Secondo la Corte, la ragione del cumulo tra obiettivo dinamico da piano di riequilibrio pluriennale ed extra-deficit è data dal carattere «transizionale» del «maggiore disavanzo», che esprime solo un valore intrinseco e di pura conversione collegato al nuovo paradigma contabile del Dlgs 118/2011, per effetto del riaccertamento straordinario.
In allegato la pronuncia della Corte dei Conti.