riaccertamento-ordinario-residui-regole-saldi-rendiconto-2018Riaccertamento Ordinario dei Residui, le regole sui saldi del Rendiconto 2018. Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2019 apporta modifiche, supportate anche da una risposta ad un interrogativo fornita da Arconet.


Dopo la firma sul decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2019, che tra le altre cose, applica cambiamenti anche alla gestione contabile dei Lavori Pubblici, delinea alcune novità sui saldi del rendiconto 2018.

Il decreto, a breve in Gazzetta Ufficiale, inserisce i nuovi criteri all’interno del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

Riaccertamento Ordinario Residui: regole saldi Rendiconto 2018

Al principio contabile generale n. 16 di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate svariate modifiche. Tra quelle che vogliamo segnalare,  ad esempio all’articolo 1 si stabilisce che

  • le parole “dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o, fino all’esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all’indebitamento” sono sostituite dalle seguenti “dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all’indebitamento, nei casi previsti dalla legge”;
  • le parole “In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l’ esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell’ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto” sono sostituite dalle seguenti “In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell’esercizio precedente o, se l’ esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell’ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo”;
  • le parole “da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni” sono sostituite dalle seguenti “da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota”.

All’articolo 4 si stabilisce che si registra una insussistenza dell’attivo nel caso in cui l’amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le  “immobilizzazioni in corso”.

All’articolo 5 si stabilisce che per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria.

Per tutti gli altri articoli che, ribadiamo, sono legati alla gestione contabile dei lavori pubblici, rimandiamo al testo completo del Decreto.

L’interrogativo posto ad Arconet

A integrare le disposizioni del Decreto ha pensato Arconet, con una risposta recente ad una delle tante FAQ. Questo l’interrogativo e la risposta di seguito.

Gli aggiornamenti al principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardanti la nuova disciplina del fondo pluriennale vincolato di cui all’emanando decreto ministeriale, approvato dalla Commissione Arconet nella riunione del 9 gennaio 2019, possono essere applicati in sede di riaccertamento ordinario effettuato nel corso del corrente esercizio 2019?

La risposta?

I commi 909 e 910 della legge di bilancio 2019 hanno modificato l’art. 56 comma 4 del d.lgs. n. 118 del 2011 e l’art. 183 comma 3 del TUEL con vigenza dal 1 gennaio 2019 e il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie da emanarsi entro il 30 aprile 2019, come richiesto dalla citata legge, per modificare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è stato già condiviso dalla Commissione ARCONET nella riunione del 9 gennaio 2019.

Si ritiene pertanto possibile applicare gli aggiornamenti riguardanti la disciplina del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario, effettuato nel corso del 2019, se deliberato in data successiva a quella di pubblicazione, sulla GU, del citato DM previsto dalla legge di bilancio 2019.